Cassazione Penale, Sentenza n. 7254/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava il decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 286/1998. Denunciava: (1) nullità della notificazione del decreto per mancata notifica ai suoi difensori di fiducia nominati nella fase esecutiva (avv. Tommaso Rossi e avv. Isabella Munafò), con conseguente compromissione del diritto di difesa; (2) errata valutazione giuridica dell'ordinanza perché il Tribunale avrebbe fondato la decisione sulla pericolosità del condannato considerandola come misura di sicurezza, invece dell'espulsione quale misura amministrativa alternativa alla detenzione che richiede la verifica dei presupposti normativi (pena residua inferiore a due anni, assenza di reati ostativi, insussistenza delle ipotesi di cui agli artt. 19 e 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998) e la valutazione della situazione familiare e personale dell'interessato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: la precedente nomina di difensori per la fase esecutiva non produce effetti nel procedimento di sorveglianza relativo all'espulsione, per cui la notifica a difensore d'ufficio è stata valida; inoltre l'eventuale nullità si è sanata ai sensi dell'art. 183, comma 2, cod. proc. pen. perché i difensori di fiducia, una volta nominati, hanno tempestivamente proposto opposizione. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che l'espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998 è una misura amministrativa alternativa alla detenzione ma che, nell'applicarla, il giudice deve comunque operare un bilanciamento ai sensi dell'art. 8 CEDU (tutela della vita privata e familiare) e dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; dopo aver richiamato la giurisprudenza e gli accorgimenti interpretativi relativi all'art. 19 (anche dopo le modifiche legislative), la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente bilanciato la capacità a delinquere del ricorrente (procedimenti pendenti, irreperibilità, mancata ammissione a misure alternative) con la situazione familiare e di salute, ritenendo prevalente la pericolosità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione) - art. 16
prevede l'espulsione come sanzione alternativa alla detenzione (art. 16, comma 5) e la notificazione del decreto di espulsione al difensore di fiducia se gia' nominato nella fase esecutiva (comma 6)
L'espulsione ex art. 16, comma 5, ha natura amministrativa ed e' misura alternativa alla detenzione; la previsione di notificazione al difensore di fiducia prevista dal comma 6 non si estende automaticamente ai procedimenti di sorveglianza, quando la nomina sia riferita alla fase esecutiva in senso stretto
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - art. 19
richiamato dall'art. 16, comma 9; contiene ipotesi preclusive all'espulsione
Le ipotesi di tutela familiare e umanitaria previste dall'art. 19 vanno interpretate in modo non tassativo, estensibile e integrabile alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali (Cedu, Carta UE); dopo le modifiche legislative rimane l'obbligo di conformarsi all'art. 8 CEDU
art. 183 cod. proc. pen.
prevede la sanatoria delle nullita' quando il fine della notifica sia raggiunto
Una eventuale omissione di notifica puo' essere sanata se i difensori di fiducia, una volta nominati, ottengono l'effetto sostanziale previsto (es. proposizione tempestiva dell'opposizione)
art. 133 cod. pen.
I criteri indicati per la determinazione della pena (tra cui capacita' a delinquere, situazione familiare) sono rilevanti anche nel bilanciamento per l'espulsione per valutare l'interesse generale alla sicurezza sociale rispetto all'interesse del singolo
art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
L'espulsione non puo' violare il diritto al rispetto della vita privata e familiare; il giudice deve effettuare il test di proporzionalita' e bilanciare gli interessi, seguendo i criteri giurisprudenziali della Corte EDU
Costituzione italiana - art. 32
Il diritto alla salute puo' ostare all'espulsione quando l'allontanamento comporterebbe un danno irrimediabile alla salute, secondo la giurisprudenza di legittimita'
d.l. 10 marzo 2023, n. 20 (conv. legge 5 maggio 2023, n. 50)
ha riscritto il testo dell'art. 19, comma 1.1, abrogandone il terzo e quarto periodo
Le modifiche legislative non esonerano il giudice dal rispetto degli obblighi derivanti dall'art. 8 CEDU e dai principi sovranazionali nell'esame dell'espulsione
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
La pretesa compromissione del diritto di difesa e' valutata alla luce delle norme processuali sulla nullita' e sulla legittimazione dei difensori; va accertato il pregiudizio concreto alla difesa
Massime di principio
- La nomina di difensori "per la fase esecutiva" non equivale automaticamente a una nomina valida per il procedimento di sorveglianza con riferimento all'espulsione: la notificazione puo' essere regolarmente effettuata al difensore d'ufficio se, al momento della notifica, non esiste un difensore di fiducia iscritto nel procedimento di sorveglianza
- Una omessa notifica puo' essere sanata se, successivamente, i difensori di fiducia ottengono l'effetto sostanziale (es. deposito tempestivo di opposizione), ai sensi dell'art. 183 c.p.p.
- L'espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998 e' una misura amministrativa alternativa alla detenzione, ma la sua applicazione richiede il controllo del rispetto dei diritti costituzionali e convenzionali: il giudice deve sempre effettuare il bilanciamento ex art. 8 CEDU tra interesse generale alla sicurezza e tutela della vita privata/familiare
- Nella valutazione della legittimità dell'espulsione rilevano, oltre ai presupposti formali (pena residua, assenza di reati ostativi, mancanza di ipotesi preclusive), fattori quali la gravità del reato, la durata del soggiorno, l'integrazione familiare e sociale, lo stato di salute; la pericolosità accertata puo' prevalere su legami familiari non pregnanti
- Le modifiche legislative (es. d.l. 2023) non eliminano l'obbligo di conformarsi ai principi sovranazionali (CEDU): il sindacato di proporzionalita' e il criterio di bilanciamento restano vincolanti
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