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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24747/2022 del 12/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una Regione aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma richiesta a titolo di indennizzo ex art. 345 della legge sui lavori pubblici del 1865, a seguito di recesso unilaterale da un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di una cartografia regionale. In primo grado l'opposizione era stata accolta con declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore di Torino; in una successiva fase d'appello era stata dichiarata inammissibile l'opposizione per una questione di procura, poi cassata. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello ha nuovamente deciso sulla competenza, ritenendo applicabile il foro erariale e ponendo a carico delle società la restituzione di quanto già riscosso in esecuzione del decreto. Le società hanno quindi ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sulla competenza territoriale e sull'eccezione di incompetenza, sostenendo che, per effetto dello jus superveniens del 2004 e comunque anche nel regime previgente, la Regione, avvalendosi di difensori del libero foro o comunque essendo convenuta, non potesse beneficiare del foro erariale, e che il giudice competente dovesse individuarsi sulla base dei fori ordinari; 2) violazione delle norme sulla restituzione, sostenendo che la condanna alla restituzione fosse illegittima perché il pagamento era stato eseguito in forza non della sola sentenza cassata, ma anche dell'ordinanza di assegnazione nel procedimento esecutivo, non ancora revocata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha escluso l'applicabilità del foro erariale alla Regione Valle d'Aosta nel caso concreto, chiarendo che, anche nel testo originario dell'art. 59 della legge n. 196 del 1978, il richiamo all'art. 25 c.p.c. operava soltanto quando la Regione, quale attrice, decidesse di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; se invece la Regione fosse convenuta o avesse scelto liberi professionisti, si applicavano i criteri ordinari di competenza. Ha inoltre ritenuto ritualmente proposta l'eccezione di incompetenza e ha individuato la competenza nel Tribunale di Aosta, quale foro del convenuto, del luogo di stipulazione del contratto e del luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria verso l'ente pubblico. Quanto al secondo motivo, ha confermato che la caducazione del decreto ingiuntivo, conseguente all'accoglimento dell'opposizione per incompetenza, travolge anche gli atti esecutivi posti in essere sulla sua base, compresa l'ordinanza di assegnazione, facendo sorgere l'obbligo di restituzione delle somme già pagate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dell'accoglimento del primo motivo, con rinvio al giudice di merito per il prosieguo coerente con il principio enunciato.

Norme richiamate

  • art. 345 L. 20 marzo 1865, n. 2248

    richiamato come base dell'indennizzo richiesto per il recesso unilaterale dall'appalto

  • art. 59 L. 16 maggio 1978, n. 196

    nel testo originario prevedeva la facoltà per la Regione Valle d'Aosta di avvalersi del patrocinio di liberi professionisti; il richiamo al foro erariale è stato interpretato come operante solo quando la Regione scelga il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato quale attrice

  • art. 1 d.lgs. 24 febbraio 2004, n. 71

    ha riformulato l'art. 59 confermando la facoltatività del patrocinio pubblico e sopprimendo ogni richiamo al foro erariale e alla disciplina speciale delle notifiche

  • art. 25 c.p.c.

    foro erariale non applicabile quando la Regione Valle d'Aosta non si avvalga del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; applicabili i criteri ordinari di competenza quando la Regione sia convenuta o scelga difensori privati

  • art. 38 c.p.c.

    l'eccezione di incompetenza è stata ritenuta ritualmente proposta perché la Regione aveva comunque indicato i criteri e i giudici potenzialmente competenti, nonostante l'erroneo richiamo al foro erariale

  • art. 19 c.p.c.

    usato insieme agli altri criteri ordinari per individuare il giudice competente in base al foro del convenuto e al luogo di insorgenza del rapporto obbligatorio

  • art. 20 c.p.c.

    richiamato ai fini del forum contractus e del forum destinatae solutionis, ma ritenuto non idoneo a radicare la competenza in Firenze nel caso concreto

  • art. 1182, comma 3, c.c.

    il luogo dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria degli enti pubblici coincide con la sede degli uffici di tesoreria dell'ente debitore

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dalle ricorrenti per contestare la restituzione, ma la Corte ha ritenuto dovuta la restituzione delle somme indebitamente percepite a seguito della caducazione del titolo

  • art. 289 c.p.c.

    invocato dalle ricorrenti, ma ritenuto non ostativo alla restituzione conseguente alla caducazione del decreto ingiuntivo

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    la caducazione della decisione o del titolo travolge gli atti esecutivi posti in essere sulla sua base

  • art. 653, comma 2, c.p.c.

    in caso di accoglimento totale dell'opposizione al decreto ingiuntivo non residua alcuna conservazione degli atti esecutivi già compiuti

  • art. 47 c.p.c.

    richiamato ai fini della tempestività e della conversione dell'impugnazione nel regolamento necessario di competenza

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per verificare il termine lungo di impugnazione in mancanza di comunicazione della sentenza

  • art. 369 c.p.c.

    menzionato in relazione al deposito dell'istanza necessaria insieme al ricorso

  • art. 42 Cost.

    richiamato nel quadro della necessità del regolamento necessario di competenza avverso la decisione che definisce solo la competenza

Massime di principio

  • Il foro erariale previsto per le amministrazioni statali non si estende automaticamente agli enti pubblici territoriali o alle amministrazioni non statali autorizzate a servirsi dell'Avvocatura dello Stato: esso opera solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge e, in caso di facoltà di scelta tra difesa pubblica e privata, non può essere applicato in modo irragionevole o sganciato dalla concreta opzione difensiva dell'ente.
  • Per la Regione Valle d'Aosta, nel regime anteriore alla riforma del 2004, il richiamo all'art. 25 c.p.c. contenuto nell'art. 59 della legge n. 196 del 1978 va letto in modo restrittivo: vale quando la Regione agisca quale attrice avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato, ma non quando sia convenuta o quando si avvalga di avvocati del libero foro, restando allora fermi i criteri ordinari di competenza territoriale.
  • Nell'eccezione d'incompetenza per territorio è sufficiente che la parte indichi in modo comprensibile i criteri e i giudici ritenuti competenti; l'erroneo riferimento a un foro non applicabile non rende automaticamente inefficace l'eccezione, se dal contenuto dell'atto emerge comunque la contestazione della competenza.
  • Nelle obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, il luogo di adempimento rilevante ai fini della competenza territoriale coincide con la sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente debitore, anche quando il pagamento possa avvenire con modalità alternative di riscossione.
  • In caso di accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, la caducazione del decreto travolge automaticamente gli atti esecutivi fondati sul titolo ingiuntivo, inclusi gli atti di assegnazione, e legittima la domanda di restituzione delle somme già pagate, senza necessità di una specifica impugnazione dell'atto esecutivo conclusivo.
  • Quando la sentenza si limita a decidere sulla competenza e le statuizioni restitutorie ne sono solo conseguenza necessaria, l'impugnazione segue la disciplina del regolamento necessario di competenza; se però il ricorso ordinario è tempestivo, può essere convertito nel mezzo corretto.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAppaltoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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