Sentenza del 29/09/2017 n. 13870 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Riscossione - Impugnabilità degli estratti di ruolo - Gli estratti di ruolo sono impugnabili solo in forza all'atto successivamente notificato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto di poter impugnare l’estratto di ruolo per contestare la cartella di pagamento della quale aveva avuto conoscenza tramite l’estratto, sostenendo l’inesistenza o l’invalidità della relativa notificazione. La questione riguardava l’interpretazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 e, in particolare, se l’atto precedente non notificato potesse essere contestato autonomamente oppure soltanto insieme a un atto successivo notificato.
La decisione
La sentenza ha affermato che l’estratto di ruolo è impugnabile quando consenta al contribuente di venire a conoscenza di una cartella di pagamento non validamente notificata. Tuttavia, l’impugnazione dell’atto precedente non notificato deve essere proposta unitamente all’atto successivo notificato, poiché quest’ultimo costituisce la possibilità processuale per far valere l’invalidità della notificazione. La soluzione tutela il diritto di accesso alla giustizia, evitando che il contribuente debba attendere indefinitamente un atto successivo o subire una compressione ingiustificata della tutela giurisdizionale.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
La prevista impugnabilità dell’atto precedente, non notificato, può essere esercitata solo unitamente all’atto successivamente notificato.
La disposizione consente di contestare l’atto precedente non notificato insieme all’atto successivo notificato, così da permettere al contribuente di far valere l’invalidità della notifica senza negargli l’accesso alla tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo può assumere rilevanza processuale quando rappresenta il primo modo con cui il contribuente viene a conoscenza dell’esistenza di una cartella non validamente notificata.
- L’atto precedente non notificato, di regola, non deve essere impugnato autonomamente: la contestazione va proposta insieme al successivo atto notificato che rende attuale l’interesse ad agire.
- La conoscenza dell’atto tramite estratto di ruolo non sana automaticamente una notificazione originariamente inesistente o invalida.
- La disciplina deve essere interpretata in modo da evitare che irregolarità della notificazione impediscano o ritardino ingiustificatamente l’accesso del contribuente alla tutela giudiziaria.
- In casi analoghi è essenziale verificare la sequenza degli atti: esistenza della cartella, regolarità della notifica, modalità con cui il contribuente ne ha avuto conoscenza e presenza di un successivo atto notificato impugnabile.
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