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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30447/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era accusata di concorso nell'estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso: le contestava di aver riscosso mensilmente le somme dovute come "pizzo" imposte dal clan Di Cosola per conto del figlio detenuto, Antonio Foggetti. In cassazione il difensore ha censurato la sentenza d'appello per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'assenza di un accordo preventivo con gli estorsori, l'insufficiente riscontro delle dichiarazioni della collaboratrice Masella, la possibile natura anteriore di una consegna, il contegno della ricorrente non compatibile con la partecipazione, e la versione alternativa secondo cui la riscossione sarebbe stata effettuata per debiti di gioco su incarico del figlio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la valutazione dei giudici di merito. Ha ritenuto che non vi fossero vizi di motivazione tali da richiedere la riconsiderazione delle prove: i giudici di merito avevano individuato gravi indizi di colpevolezza nella raccolta periodica delle somme per conto del figlio detenuto per reati di criminalità organizzata, nella modalità sistematica delle riscossioni e nelle dichiarazioni della collaboratrice Masella, ritenuta attendibile. Sul profilo dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante anche in assenza di una partecipazione alla stipula dell'accordo, alla luce del coefficiente soggettivo minimo richiesto per le circostanze aggravanti di natura oggettiva. La richiesta di riconoscimento dell'attenuante della lieve entità è stata respinta perché l'estorsione è risultata protratta nel tempo e inserita in prassi mafiose, non compatibili con la lieve entità. Per effetto della dichiarata inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 110 c.p. e art. 629 c.p.

    Art. 110 richiamo relativo al concorso di persone; art. 629 definisce l'estorsione. La Corte ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di concorso nella condotta estorsiva attribuendo alla ricorrente la qualità di concorrente nella riscossione delle somme.

  • art. 416-bis c.p.

    L'aggravante del metodo mafioso è stata ritenuta applicabile anche senza prova di partecipazione alla stipula dell'accordo criminale: la Corte ha seguito l'orientamento che la circostanza aggravante ha profilo in parte oggettivo e può essere imputata quando il comportamento sia inserito nella prassi e nelle finalità tipiche delle consorterie mafiose.

  • art. 59 c.p.

    Richiamato in relazione al coefficiente soggettivo minimo richiesto per l'imputazione di circostanze aggravanti: la Corte ha ritenuto che la ricorrente, pur non avendo stipulato l'accordo, avesse il 'minimo' grado di consapevolezza/colpa necessario per l'attribuzione dell'aggravante.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna per spese e ammende in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 120 del 15/06/2023

    La difesa aveva invocato il principio enunciato dalla Consulta sulla lieve entità; la Corte di Cassazione ha ritenuto che i fatti non rientrassero nella fattispecie 'lieve' indicata dalla Consulta, per la durata e la gravità delle condotte e la presenza dell'aggravante mafiosa.

Massime di principio

  • La mera raccolta di denaro per conto di un parente appartenente a un clan può integrare il concorso nell'estorsione quando le modalità (periodicità, contesto, rapporto con soggetti mafiosi) indicano consapevolezza o colpa sufficiente a escludere l'ignoranza innocente.
  • L'aggravante del metodo mafioso può essere applicata anche ai concorrenti non partecipi della stipula dell'accordo mafioso, se la condotta si inserisce nelle prassi e finalità tipiche dell'organizzazione e il soggetto ha il minimo coefficiente soggettivo richiesto dalla legge.
  • La Corte valuta la credibilità delle dichiarazioni di collaboratori e la coerenza fattuale (es. riscossioni mensili, detenuto per reati di criminalità organizzata) come elementi decisivi per ritenere la responsabilità del presunto concorrente.
  • Versioni alternative che giustificano la riscossione (es. pagamento di debiti di gioco) devono trovare riscontri concreti nelle emergenze probatorie; l'assenza di tali riscontri rende la versione difensiva inverosimile.
  • L'attenuante della lieve entità è difficilmente riconoscibile quando l'estorsione è ripetuta, protratta nel tempo o aggravata dal metodo mafioso: la gravità oggettiva e il contesto mafioso prevalgono nella valutazione.

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