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Sentenza

Sentenza n. 602/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1832/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 25.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1788/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 26.01.2026 (doc. 2);

Giustizia amministrativa202600106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva riconosciuto alla docente il beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1832/2024, passata in giudicato e notificata all'amministrazione. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere alla ricorrente il beneficio di 500 euro annui, per complessivi 2.500 euro oltre accessori, mediante attivazione della carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto anche la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione o inosservanza, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito depositando un atto di mero stile e non ha fornito elementi ostativi all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva adempiuto all'obbligo risultante dalla sentenza passata in giudicato e non aveva dedotto ragioni ostative. Ha assegnato al Ministero 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza per eseguire il giudicato. In caso di ulteriore inadempimento, ha disposto l'intervento, nei successivi 60 giorni, del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o di un funzionario delegato, quale commissario ad acta, da insediare su sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in 1.000 euro, salvo conguaglio. È stata respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché il Collegio ha ritenuto iniqua la sua applicazione, considerando la grande quantità di contenziosi analoghi gravanti sul Ministero e le difficoltà della finanza pubblica. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, … salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo

    La norma consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, un'astreinte per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, ma esclude tale misura quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative. Nel caso concreto il TAR ha ritenuto sussistente l'iniquità in ragione della mole di contenziosi analoghi e delle difficoltà della finanza pubblica, pur disponendo l'esecuzione coattiva mediante commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    La notificazione della sentenza all'amministrazione è stata effettuata anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inadempimento dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato, non accompagnato dalla deduzione di specifiche ragioni ostative, giustifica l'assegnazione di un termine per l'esecuzione e la contestuale individuazione di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il giudice dell'ottemperanza può disporre l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta, fissandone preventivamente il termine di intervento e ponendo il relativo compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • La richiesta di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere accolta quando, in relazione alle concrete circostanze del caso, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; tale valutazione può tenere conto della particolare mole di contenziosi analoghi gravanti sull'amministrazione e delle difficoltà della finanza pubblica.
  • La mancata applicazione dell'astreinte non impedisce al giudice dell'ottemperanza di accogliere il ricorso e di assicurare l'esecuzione del giudicato mediante l'assegnazione di un termine e la nomina preventiva di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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