Corte di giustizia, Sentenza C-684/22
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 aprile 2024. — S.Ö. e a. contro Stadt Duisburg e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Verwaltungsgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 20 TFUE – Cittadinanza di uno Stato membro e di un paese terzo – Acquisizione della cittadinanza di un paese terzo – Perdita ipso iure della cittadinanza dello Stato membro e della cittadinanza dell’Unione – Possibilità di chiedere il mantenimento della cittadinanza dello Stato membro prima dell’acquisizione della cittadinanza di un paese terzo – Esame individuale delle conseguenze della perdita della cittadinanza dello Stato membro alla luce del diritto dell’Unione – Portata. — Cause riunite da C-684/22 a C-686/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte esamina la disciplina tedesca che prevede la perdita automatica della cittadinanza al momento dell'acquisto volontario di una cittadinanza di un paese terzo. Conferma che uno Stato membro può perseguire l'obiettivo di evitare la pluralità di cittadinanze, ma deve rispettare il principio di proporzionalità quando la perdita della cittadinanza nazionale determina la perdita dello status di cittadino dell'Unione. La procedura preventiva tedesca è compatibile solo se è realmente accessibile e consente una valutazione individuale delle conseguenze della perdita; in mancanza, l'esame deve poter essere svolto anche incidentalmente da autorità e giudici nazionali.
Perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro per acquisizione volontaria di una cittadinanza di paese terzo e compatibilità con l'articolo 20 TFUE del meccanismo tedesco di mantenimento preventivo della cittadinanza.
La questione giuridica
Se l'articolo 20 TFUE osti a una normativa nazionale che prevede la perdita automatica della cittadinanza dello Stato membro, e quindi della cittadinanza dell'Unione per chi non possiede un'altra cittadinanza di uno Stato membro, in caso di acquisto volontario di una cittadinanza di un paese terzo, quando un esame individuale delle conseguenze della perdita è previsto solo se l'interessato ha chiesto e ottenuto prima dell'acquisto l'autorizzazione a conservare la cittadinanza; in subordine, se nella procedura preventiva non possano essere imposti requisiti che elidano o sostituiscano la valutazione individuale della situazione dell'interessato e della sua famiglia.
Principio di diritto
L'articolo 20 TFUE non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che faccia perdere ipso iure la cittadinanza dello Stato membro in caso di acquisto volontario di una cittadinanza di paese terzo, anche quando ciò comporti la perdita della cittadinanza dell'Unione, se l'interessato può accedere effettivamente, entro un termine ragionevole e previa adeguata informazione, a una procedura preventiva di mantenimento della cittadinanza che comporti un esame individuale di proporzionalità delle conseguenze della perdita. Se tale procedura non assicura un simile esame, le autorità e i giudici nazionali devono poterlo effettuare in via incidentale, con possibilità di far riacquistare ex tunc la cittadinanza.
Norme richiamate
- Articolo 20 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Convenzione europea sulla cittadinanza del 6 novembre 1997, articoli 7 e 15
- Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), articoli 25, 30
- Legge tedesca sul soggiorno, l'attività professionale e l'integrazione degli stranieri nel territorio tedesco, articolo 38
Perdita ipso iure della cittadinanza tedesca e articolo 20 TFUE
La pronuncia riguarda tre rinvii pregiudiziali del Verwaltungsgericht Düsseldorf in materia di perdita della cittadinanza tedesca conseguente all'acquisto volontario della cittadinanza turca. La Corte è chiamata a verificare se l'articolo 20 TFUE osti al meccanismo previsto dallo StAG, che combina perdita automatica della cittadinanza e procedura preventiva di autorizzazione a conservarla.
Fatti e procedimento principale
Nei procedimenti principali, S.Ö., M.Ö. e N.Ö., nonché M.S. e S.S., cittadini turchi naturalizzati tedeschi, avevano successivamente riacquisito la cittadinanza turca. Le autorità comunali di Duisburg, Wuppertal e Krefeld hanno constatato che la cittadinanza tedesca era stata persa ipso iure ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, prima frase, dello StAG, con conseguente perdita della cittadinanza dell'Unione per chi non possedeva un'altra cittadinanza di uno Stato membro. Il giudice del rinvio osserva che l'articolo 25, paragrafo 2, dello StAG prevede una procedura di autorizzazione preventiva a conservare la cittadinanza, nella quale devono essere ponderati interessi pubblici e privati; tuttavia, dubita che ciò basti, soprattutto perché la normativa non prevede, dopo la perdita, un esame incidentale automatico delle conseguenze sotto il profilo del diritto dell'Unione.
Normativa rilevante
Sul piano del diritto dell'Unione, la Corte richiama l'articolo 20 TFUE, che istituisce la cittadinanza dell'Unione per chi abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Sul piano internazionale, vengono evocati gli articoli 7 e 15 della Convenzione europea sulla cittadinanza del 1997, che ammettono la perdita della cittadinanza ipso iure in caso di acquisizione volontaria di un'altra cittadinanza e riconoscono agli Stati un margine nella disciplina della pluralità di cittadinanze. Sul piano nazionale, sono centrali gli articoli 25, 30 e 38 delle norme tedesche in materia di cittadinanza e soggiorno.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce anzitutto la propria giurisprudenza costante: benché la determinazione delle condizioni di acquisto e perdita della cittadinanza resti di competenza degli Stati membri, tali scelte devono rispettare il diritto dell'Unione quando incidono su situazioni rientranti nel suo ambito, in particolare sullo status di cittadino dell'Unione. Richiamando le sentenze Rottmann, Tjebbes e la più recente sentenza sulla perdita della cittadinanza danese, la Corte afferma che è legittimo per uno Stato membro perseguire obiettivi quali la tutela del vincolo di solidarietà e lealtà con i cittadini e la prevenzione della pluralità di cittadinanze. Ne consegue che l'articolo 20 TFUE non osta, in astratto, a una perdita ipso iure della cittadinanza nazionale in caso di acquisto volontario di una cittadinanza di paese terzo. Tuttavia, quando tale perdita comporta anche la perdita della cittadinanza dell'Unione, le autorità e i giudici nazionali devono poter verificare il rispetto del principio di proporzionalità rispetto alle conseguenze concrete per la persona interessata e, se del caso, per i suoi familiari. Un sistema è incompatibile con il diritto dell'Unione se non consente mai un esame individuale delle conseguenze della perdita. Tale esame deve considerare la situazione personale e familiare e l'impatto sulla vita familiare e professionale; non possono rilevare conseguenze meramente ipotetiche.
Procedura preventiva di mantenimento della cittadinanza
La Corte ritiene, in linea di principio, ammissibile che l'esame di proporzionalità avvenga nell'ambito di una procedura preventiva di autorizzazione a conservare la cittadinanza, come quella prevista dall'articolo 25, paragrafo 2, dello StAG. Tuttavia, la compatibilità con l'articolo 20 TFUE dipende da due condizioni essenziali:
- l'interessato deve avere un accesso effettivo alla procedura entro un termine ragionevole ed essere debitamente informato della sua esistenza e dei termini per attivarla;
- la procedura deve includere realmente un esame individuale della proporzionalità delle conseguenze della perdita della cittadinanza sotto il profilo del diritto dell'Unione. La Corte osserva che, se la prassi amministrativa o la motivazione delle decisioni non mostrano che tale esame sia stato svolto, spetta al giudice nazionale effettuarlo o farlo effettuare. In questa valutazione occorre tenere conto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, in particolare dell'articolo 7 sulla vita familiare e dell'articolo 24, paragrafo 2, sull'interesse superiore del minore.
Esame in via incidentale ed effetto ex tunc
Se l'interessato non è stato messo in condizione di utilizzare effettivamente la procedura preventiva, la tutela non può esaurirsi nella mera perdita automatica della cittadinanza. In tal caso, l'esame di proporzionalità deve poter essere svolto incidentalmente quando la persona domanda un documento di viaggio o un altro documento attestante la cittadinanza, oppure nel procedimento di accertamento della cittadinanza. Le autorità e i giudici devono inoltre poter consentire, se del caso, il riacquisto ex tunc della cittadinanza. La Corte precisa anche che il momento rilevante per valutare la proporzionalità è quello dell'acquisizione o del riacquisto della cittadinanza del paese terzo, poiché tale momento è parte integrante dei criteri fissati dalla normativa nazionale.
Decisione
La Corte conclude che l'articolo 20 TFUE non osta alla normativa tedesca in sé, ma subordina la sua compatibilità al fatto che i cittadini interessati abbiano potuto accedere effettivamente, in tempo utile e con adeguata informazione, alla procedura di mantenimento della cittadinanza e che in tale procedura sia stato svolto un autentico esame individuale di proporzionalità. In difetto, il controllo deve poter essere effettuato in via incidentale dalle autorità o dai giudici nazionali, con possibilità di restaurare ex tunc la cittadinanza perduta.
Principi affermati
- Gli Stati membri restano competenti in materia di cittadinanza, ma devono rispettare il diritto dell'Unione quando la perdita della cittadinanza nazionale comporta la perdita della cittadinanza dell'Unione.
- La perdita ipso iure della cittadinanza per acquisto volontario di una cittadinanza di paese terzo può essere legittima, se finalizzata a obiettivi di interesse generale come evitare la pluralità di cittadinanze.
- È però indispensabile un esame individuale di proporzionalità delle conseguenze della perdita, effettivo e accessibile.
- In mancanza di tale esame preventivo, deve essere possibile un controllo incidentale con eventuale riacquisto ex tunc della cittadinanza.
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