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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32753/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già ritenuto responsabile in primo e secondo grado del delitto di furto aggravato, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello di Roma. Ha dedotto: 1) vizi di motivazione per la mancata assoluzione, sostenendo che la propria condotta avrebbe dovuto essere qualificata come mera connivenza non punibile; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) omessa riqualificazione del fatto in tentativo di furto; 4) vizi motivazionali sul trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. sulle aggravanti e sulla recidiva, nonché al diniego delle attenuanti generiche ex artt. 62-bis e 62 n. 4 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, sotto la veste formale del vizio di legittimità, mirassero in realtà a una nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua e immune da illogicità: l'imputato aveva svolto il ruolo di "palo", non configurandosi una mera connivenza; il diniego dell'art. 131-bis c.p. era giustificato dal disvalore oggettivo del fatto e dalla abitualità desunta dai precedenti; la riqualificazione in tentativo era esclusa dall'avvenuto impossessamento della res; il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti erano adeguatamente motivati in ragione della personalità negativa, dei precedenti e delle modalità della condotta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità può essere esclusa in presenza di un rilevante disvalore oggettivo del fatto e dell'abitualità della condotta, desumibile anche da precedenti specifici.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando elementi negativi della personalità, i precedenti dell'imputato e le modalità esecutive del fatto.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno o del lucro di speciale tenuità e il suo eventuale giudizio di prevalenza sulle aggravanti rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per illogicità manifesta o arbitrarietà.

  • art. 133 c.p.

    Ai fini del riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche il giudice può fondare la decisione anche su uno solo degli elementi rilevanti, se ritenuto prevalente.

  • art. 81 c.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito.

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme" di condanna, le sentenze di primo e secondo grado devono essere lette come un corpo motivazionale unitario ai fini del controllo di legittimità.
  • È inammissibile in cassazione la censura che, pur formalmente prospettando vizi motivazionali, miri in concreto a ottenere una nuova valutazione del fatto, delle prove o dell'attendibilità del compendio probatorio.
  • La mera presenza sul luogo del reato non equivale a connivenza non punibile quando risulti provato un contributo concreto di agevolazione o rafforzamento dell'azione criminosa, come il ruolo di "palo".
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base del valore non irrisorio del bene sottratto e dell'abitualità della condotta, anche desunta da precedenti specifici dell'imputato.
  • La riqualificazione di un furto consumato in tentativo è incompatibile con l'accertato impossessamento del bene da parte dell'agente o dei concorrenti.
  • Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche e determinare la pena valorizzando anche un solo elemento significativo tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., purché la motivazione sia non illogica e sufficiente.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non arbitraria.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoPena e commisurazioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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