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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1474/2020 del 23/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente, incorporante della cessionaria originaria, aveva acquistato nel 2011 due crediti IVA vantati da una società in liquidazione e in concordato preventivo: un credito di 200.000 euro relativo al 2006 e un credito di 52.780 euro relativo al 2009. Dopo le istanze di rimborso e la richiesta dell’Ufficio, nel 2008, di documentazione, la società cedente aveva trasmesso documenti il 7 aprile e il 14 luglio 2009, ma non le fatture che avevano generato il credito. La cessionaria aveva quindi chiesto il rimborso e impugnato il silenzio-rifiuto. Nel corso del giudizio era stato erogato il rimborso relativo al 2009, con conseguente cessazione della materia del contendere su tale domanda. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata l’11 aprile 2016, aveva dichiarato cessata la materia del contendere per il credito 2009 e rigettato l’appello quanto al credito 2006, ritenendo che il credito non si fosse consolidato perché la documentazione, in particolare le fatture, era carente e il controllo dell’Ufficio non aveva potuto verificarne la legittimità. In Cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: il primo e il terzo denunciavano, sotto diversi profili, nullità o violazioni di norme costituzionali, processuali e tributarie, nonché delle regole sull’onere della prova, sostenendo in sostanza che il credito fosse ormai definito nell’an e nel quantum e che non fosse più legittimo negarne il rimborso; il secondo e il quarto lamentavano vizi motivazionali e omesso o insufficiente esame di fatti decisivi. La ricorrente ha inoltre prospettato dubbi di legittimità costituzionale della soluzione adottata dalla CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché, a fronte di due decisioni di merito conformi, la ricorrente non aveva indicato né dimostrato che le ragioni di fatto poste a fondamento delle due sentenze fossero diverse. Il primo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili in quanto riproponevano argomenti di merito già sottoposti alle commissioni tributarie e da queste motivatamente respinti, senza articolare censure ammissibili in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto irrilevanti i dubbi di legittimità costituzionale esposti nella memoria. Ha condannato la ricorrente alle spese, liquidate in 7.300 euro oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Osserva il collegio che con riferimento al lamentato vizio motivazionale di cui al secondo e quarto motivo, avuto riguardo alla circostanza che il presente giudizio fa seguito a due gradi di merito che si sono chiusi con due sentenze, entrambe favorevoli all’Amministrazione, la parte -per non incorrere nella inammissibilità del ricorso- avrebbe dovuto indicare (ma ciò nella specie non è avvenuto) le ragioni di fatto poste a base delle due sentenze, dimostrando che esse sono tra di loro diverse (ex plurimis, Cass. 29715/2018).

    Quando le decisioni di merito sono conformi, la censura motivazionale richiede che il ricorrente indichi le ragioni di fatto poste a fondamento delle due sentenze e dimostri che sono diverse; in difetto, il motivo è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Quando le decisioni di merito sono conformi, chi denuncia un vizio motivazionale deve indicare le ragioni di fatto poste a fondamento di entrambe le sentenze e dimostrare che sono diverse; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Sono inammissibili in cassazione le censure che, pur formulate come violazioni di legge, si risolvono nella riproposizione di argomentazioni di merito già esaminate e motivatamente respinte dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi

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