Cassazione Civile, Ordinanza n. 35131/2022 del 29/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento, un avviso di accertamento e un atto di recupero di un credito IVA utilizzato in compensazione. La commissione provinciale aveva rigettato i ricorsi riuniti; la commissione regionale aveva invece accolto l’appello della società, ritenendo irregolare la notificazione della cartella e degli atti presupposti perché effettuata ai sensi dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973, norma ritenuta non applicabile nel caso concreto, e affermando che avrebbero dovuto seguirsi le forme degli artt. 139 e 140 c.p.c. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per asserita insufficiente individuazione delle parti e dello svolgimento del processo; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe deciso sulla notificazione della cartella quando, secondo la ricorrente, la contribuente aveva contestato solo la mancata notifica dell’avviso di accertamento; 3) violazione degli artt. 60, lett. c), del d.P.R. n. 600/1973 e 140 ss. c.p.c., sostenendo che, essendo stata attestata l’irreperibilità assoluta della società, la notificazione era stata correttamente eseguita mediante deposito presso la casa comunale e perfezionata secondo la disciplina richiamata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato ritenuto infondato, perché la motivazione della sentenza di appello conteneva una sufficiente esposizione dei fatti e del processo, al di sopra del minimo costituzionale richiesto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati riprodotti nel ricorso gli atti difensivi della controparte. Il terzo motivo è stato anch’esso dichiarato inammissibile, sia per difetto di autosufficienza, non essendo trascritte le relate di notifica, sia perché la censura richiedeva un riesame dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla modalità di notificazione, attività non consentita in cassazione. Non sono state liquidate spese, perché la società intimata non si è costituita.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione e una sintetica esposizione dei fatti idonea a superare il minimo costituzionale; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del ricorso per nullità della sentenza, ma la doglianza è stata respinta perché la motivazione della CTR non presentava i vizi dedotti.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è inammissibile se il ricorso non consente di verificare, con autosufficienza, il contenuto delle difese avversarie e il perimetro del thema decidendum.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure di violazione di legge non possono essere usate per ottenere un nuovo esame del fatto già accertato dal giudice di merito.
art. 60, lett. c), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la correttezza della notificazione in caso di irreperibilità assoluta del destinatario.
art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
È richiamato nel contesto della disciplina delle notificazioni degli atti tributari; la CTR aveva ritenuto che nella specie non fosse applicabile.
artt. 139 e 140 c.p.c.
Indicati dalla CTR come procedure che avrebbero dovuto essere seguite secondo la sua ricostruzione, invece della disciplina speciale richiamata dall’ufficio.
art. 140 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il perfezionamento della notifica tramite deposito e formalità successive.
art. 19, comma 3, d.P.R. n. 546/1992
Richiamato dalla Corte per ribadire che l’impugnazione della cartella è possibile anche per invalidità o mancata notifica dell’atto presupposto.
abrogato art. 16, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
Richiamato in via storica per affermare il principio secondo cui la validità della notifica dell’atto presupposto incide sull’impugnabilità dell’iscrizione a ruolo.
art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
La ricorrente invocava tale disposizione per sostenere la legittimità del deposito presso la casa comunale e il perfezionamento della notifica.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la validità della sentenza di appello va valutata alla luce del solo requisito motivazionale minimo costituzionale: la motivazione è sufficiente quando consente di comprendere la vicenda processuale e le ragioni della decisione.
- La deduzione di ultrapetizione o violazione dell’art. 112 c.p.c. in cassazione richiede un ricorso autosufficiente, con trascrizione o chiara riproduzione delle difese rilevanti, così da consentire il controllo sul thema decidendum.
- Le censure sulla notificazione di atti tributari non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito, soprattutto quanto alla condotta concretamente tenuta dall’ufficiale notificatore.
- Quando si contesta la cartella per invalidità della notifica dell’atto presupposto, la verifica della regolarità della notificazione attiene a un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione come se fosse una questione di puro diritto.
- L’impugnazione della cartella può fondarsi sulla mancata o invalida notifica dell’avviso di accertamento, ma il sindacato di legittimità resta precluso ove il ricorso non riporti gli elementi documentali necessari per il controllo della doglianza.
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