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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21111/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione dell'art. 635 cod. pen. sostenendo che non fosse stata formalmente e correttamente contestata l'aggravante costituita dall'"esposizione alla pubblica fede" dell'autovettura danneggiata e, comunque, che tale aggravante non fosse configurabile nel merito perché la persona offesa (LAURIA SIMONA) aveva potuto esercitare vigilanza diretta e continua sul veicolo nascondendosi dietro un albero, potendo così sorvegliare l'autovettura e assistere al danneggiamento dopo circa un'ora e mezza; tale circostanza non era stata considerata né dal Tribunale né dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Pur osservando che l'esposizione alla pubblica fede era indicata nel capo d'imputazione, la Corte ha stabilito che, alla luce della querela della persona offesa (che dimostra vigilanza diretta e continua sul veicolo), non ricorreva l'elemento materiale necessario per configurare l'aggravante prevista dall'art. 635, comma 2, n. 1, ultima parte, cod. pen. Ne consegue che il fatto, come contestato, non è previsto dalla legge come reato. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha revocato le statuizioni civili.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    La Corte interpreta l'aggravante dell'"esposizione alla pubblica fede" come applicabile solo quando il bene danneggiato non sia custodito con vigilanza diretta e continua dal proprietario; se tale vigilanza è presente, l'aggravante non ricorre e il fatto così contestato può non integrare il reato.

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p. e norme correlate (d.l. n.137/2020 e successive modificazioni)

    Riferimento procedurale alla possibilità di trattare il procedimento con contraddittorio scritto quando non è richiesta la trattazione orale; indicazione di contesto procedurale, senza incidenza sulla decisione di merito.

  • art. 173 delle disposizioni di attuazione c.p.p.

    Norma richiamata in relazione ai limiti d'interesse per il riassunto del motivo di ricorso; usata per inquadrare l'ambito di deduzione del ricorrente.

Massime di principio

  • L'aggravante per "esposizione alla pubblica fede" prevista dall'art. 635 cod. pen. richiede che il proprietario non possa esercitare una vigilanza diretta e continua sul bene: se esistono prove che il titolare aveva possibilità di sorveglianza continuativa (anche nascondendosi nelle vicinanze), l'aggravante non si configura.
  • La presenza dell'elemento materiale nel capo d'imputazione non basta se i fatti documentati (es. querela o dichiarazioni della persona offesa) dimostrano l'esistenza di vigilanza diretta: il giudice deve valutare la corrispondenza tra fatto contestato e realtà fattuale e, in mancanza dell'elemento tipico, non può confermare la condanna per la fattispecie aggravata.
  • Quando la Corte accerta che un fatto così contestato non rientra nella previsione di legge, procede all'annullamento senza rinvio e alla revoca delle statuizioni civili connesse alla condanna.
  • In ipotesi simili è fondamentale analizzare attentamente le dichiarazioni della persona offesa e le circostanze di custodia del bene: difesa e giudice devono verificare la compatibilità tra la ricostruzione accusatoria e l'effettiva possibilità di vigilanza sul bene.
  • Se l'aggravante è centrale per la configurazione del reato e risulta esclusa in base ai fatti, il reato così come contestato può venire meno per non essere previsto dalla legge.

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