Cassazione Penale, Ordinanza n. 00061/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sollecitassero una non consentita rilettura degli elementi di fatto e una nuova valutazione del percorso rieducativo del condannato, operazione riservata al giudice di merito. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro il precedente diniego del Magistrato di Sorveglianza in tema di liberazione anticipata. I due motivi di ricorso riguardavano, da un lato, il peso attribuito alle infrazioni disciplinari e il loro effetto sul percorso rieducativo; dall'altro, la dedotta carenza di motivazione sulla possibilità di estendere al semestre precedente l'effetto ostativo di infrazioni successive, anche in presenza di un semestre senza violazioni. La Corte ha rilevato che il primo motivo si limitava a riproporre doglianze già formulate in reclamo, senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza, e chiedeva una rivalutazione del merito. Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui una trasgressione disciplinare può incidere anche sui semestri antecedenti e successivi, se è indice dell'assenza di effettiva partecipazione all'opera di rieducazione. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva motivato in modo non illogico che l'intero periodo era caratterizzato da condotta reiteratamente irregolare, incompatibile con un serio processo di risocializzazione.
Norme richiamate
art. 54 ord. pen.
La liberazione anticipata presuppone la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e una condotta positiva valutabile per semestri.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di liberazione anticipata, le infrazioni disciplinari possono incidere negativamente sulla valutazione della partecipazione all'opera rieducativa anche con riferimento a semestri diversi da quello in cui si sono verificate, se risultano sintomatiche dell'assenza di un reale percorso di risocializzazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le medesime doglianze già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità chiedere una nuova valutazione del fatto e degli elementi storici posti a base della decisione, poiché tale attività spetta al giudice di merito.
- Una motivazione non illogica che valorizzi la reiterazione di condotte irregolari nel complessivo periodo di osservazione è sufficiente a escludere il requisito della partecipazione all'opera di rieducazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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