Sentenza n. 79/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'annullamento - dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 23/06/2022, del 23.06.2022, notificata il 29.06.2022, avente ad oggetto l'annullamento in autotutela della concessione edilizia auto-assentita per l'esecuzione delle opere edili finalizzate alla realizzazione di una costruzione bifamiliare su appezzamento di terreno in C.da -OMISSIS-, censito al catasto al foglio di mappa -OMISSIS-, p.lle -OMISSIS-, oggi censita in catasto urbano alla p.lla -OMISSIS- subb -OMISSIS-; - degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di annullamento in autotutela della concessione edilizia auto-assentita per la realizzazione di una costruzione bifamiliare
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato l'annullamento d'ufficio, adottato dopo circa diciassette anni dalla formazione del titolo edilizio auto-assentito, deducendo la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, il superamento del termine ragionevole, il difetto di motivazione e di istruttoria, l'illogicità e la disparità di trattamento. Hanno sostenuto che il Comune non avesse individuato un interesse pubblico concreto e attuale, distinto dal mero ripristino della legalità, né comparato tale interesse con l'affidamento consolidato dei proprietari. Hanno inoltre dedotto che il Comune avesse omesso di considerare la possibilità di monetizzare le opere di urbanizzazione primaria, già consentita ad altri proprietari di immobili del medesimo comparto, e non avesse specificato quali opere risultassero mancanti o difformi. È stato altresì dedotto che gli acquirenti non fossero i soggetti obbligati alla realizzazione delle opere, essendo l'obbligo stato assunto dal costruttore con atto unilaterale d'obbligo, sicché l'eventuale inadempimento avrebbe dovuto essere fatto valere nei confronti di quest'ultimo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, facendo salvi i successivi atti dell'amministrazione. Ha ritenuto fondati i motivi relativi all'insussistenza dei presupposti dell'annullamento d'ufficio. L'autotutela richiede, oltre all'illegittimità originaria, un interesse pubblico concreto e attuale, diverso dal mero ripristino della legalità, adeguatamente motivato e comparato con gli interessi dei destinatari. Tali principi si applicano anche al ritiro di titoli edilizi. Nel caso concreto, l'annullamento era intervenuto dopo diciassette anni, senza prova di false rappresentazioni imputabili ai ricorrenti o al costruttore; il decorso del tempo aveva inoltre consolidato l'affidamento dei proprietari, estranei all'obbligo di realizzazione delle opere di urbanizzazione. Il provvedimento non indicava né motivava adeguatamente l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, né effettuava la necessaria ponderazione con l'interesse privato. Il Comune aveva inoltre omesso di esaminare adeguatamente la questione della monetizzazione consentita ad altri proprietari del medesimo comparto e la conseguente possibile disparità di trattamento, nonché l'incidenza di tale circostanza sulla concreta realizzabilità delle opere. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Per poter procedere all'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo è necessario che, oltre all’illegittimità originaria del provvedimento, sussista un interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità violata, tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidatesi in capo ai destinatari.
L'annullamento d'ufficio, anche di un titolo edilizio, richiede la motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale, la comparazione con gli interessi privati e il rispetto del termine ragionevole; il mero ripristino della legalità non è sufficiente.
art. 12 d.P.R. 380/2001
È stato richiamato dall'amministrazione quale fondamento della necessità che il titolo edilizio sia subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria previste dal piano attuativo; il TAR non ha definito nel merito tale questione, avendo annullato l'atto per carenza dei presupposti dell'autotutela.
art. 21 l.r. 71/1978
È stato richiamato dall'amministrazione e dai ricorrenti in relazione alla disciplina urbanistica applicabile; la decisione non ne ha esaminato autonomamente la portata, per l'accoglimento delle censure sull'autotutela.
art. 2 l.r. 17/1994
È indicato quale base normativa della formazione della concessione edilizia auto-assentita; la validità originaria del titolo non è stata definitivamente accertata, essendo stato annullato il successivo ritiro per vizi motivazionali e istruttori.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il Comune ne ha invocato l'applicazione in via difensiva, ma il TAR non ha deciso autonomamente tale questione, avendo riscontrato carenze sostanziali nell'individuazione dell'interesse pubblico, nella ponderazione degli interessi e nell'istruttoria.
art. 97 Cost.
È stato richiamato dai ricorrenti in relazione al principio di imparzialità e alla dedotta disparità di trattamento; il TAR ha ritenuto non adeguatamente istruita e motivata la mancata considerazione della monetizzazione consentita ad altri proprietari del medesimo comparto.
Massime di principio
- L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio richiede, oltre all'illegittimità originaria, l'individuazione di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, distinto dal mero ripristino della legalità violata, e la sua espressa comparazione con gli interessi privati consolidati.
- Il potere di autotutela deve essere esercitato entro un termine ragionevole; il decorso di un periodo molto lungo dalla formazione del titolo edilizio e la realizzazione dell'intervento rafforzano l'affidamento del privato e impongono una motivazione particolarmente puntuale sulle ragioni del ritiro.
- In assenza di false rappresentazioni imputabili al destinatario, il lungo decorso del tempo non può essere superato mediante un annullamento d'ufficio privo di specifica motivazione sull'interesse pubblico attuale e sulla ponderazione dell'affidamento maturato.
- Quando il ritiro di un titolo edilizio è fondato sull'inadempimento di obblighi di urbanizzazione assunti da un soggetto diverso dagli attuali proprietari, l'amministrazione deve considerare nella motivazione la posizione degli acquirenti incolpevoli e non può omettere la valutazione delle modalità alternative di tutela dell'interesse pubblico.
- L'amministrazione che adotta l'autotutela deve esaminare e motivare specificamente le circostanze, dedotte e documentate, relative al diverso trattamento riservato a proprietari del medesimo comparto, inclusa l'eventuale monetizzazione delle opere di urbanizzazione; l'omessa istruttoria su tale profilo vizia il provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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