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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3203/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma in appello delle condanne per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale: Furlanetto contestava la qualificazione del fatto come bancarotta documentale fraudolenta sostenendo che la sentenza aveva ricondotto il dolo specifico al mero dato oggettivo dell'omessa consegna delle scritture (profili che potrebbero ricondursi anche alla colpa) e chiedeva che si dimostrasse l'esistenza preventiva delle scritture; Faè contestava l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto (mancanza di prova cronologica e logica della persistenza della gestione), la qualificazione delle distrazioni (assenza di prova che i prelievi fossero da lui posti in essere e difetti di specificazione delle fonti) e la sussistenza del dolo specifico relativo alla bancarotta documentale; entrambi denunciavano vizi motivazionali e carenze nella valutazione delle prove e delle testimonianze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate alcune censure: - per Furlanetto ha annullato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale, ritenendo che la motivazione della Corte territoriale non abbia adeguatamente dimostrato il dolo specifico connesso all'omessa tenuta/consegna delle scritture; - per Faè ha accolto più motivi di ricorso e ha annullato con rinvio le affermazioni di responsabilità sia per la bancarotta fraudolenta documentale sia per la bancarotta fraudolenta per distrazione, per carenze della motivazione riguardo al ruolo di amministratore di fatto, alla specificazione delle distrazioni e alla dimostrazione del dolo specifico. La sentenza impugnata è quindi annullata in parte e la posizione dei ricorrenti è rinviata per nuovo esame nei limiti indicati.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite di devoluzione dei motivi di ricorso alla Corte di cassazione; fissa i limiti nei quali i motivi possono essere esaminati

  • art. 499 cod. proc. pen.

    Riferito nell'ambito delle censure sulla utilizzabilità di dichiarazioni rese in udienza e sugli interrogatori suggestivi; i ricorrenti lamentavano violazioni connesse a domande suggestive

  • artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

    Richiamati con riguardo alla specificazione temporale e alla congruità delle imputazioni rispetto al capo di imputazione; i ricorrenti hanno denunciato l'utilizzo di atti/testimonianze relativi a periodi non compresi nel capo di imputazione

  • art. 216 comma 1 lett. b) legge fallimentare

    Norma che delimita le fattispecie di bancarotta documentale (sia per occultamento/omessa tenuta che per fraudolenta tenuta); la Corte distingue tra omissione/occultamento (richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) e fraudolenta tenuta/manipolazione (dolo generico)

  • art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con l. 18/12/2020 n.176

    Richiamato per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; procedimento di trasmissione/integrazione degli atti alla Corte

Massime di principio

  • Per la bancarotta documentale l'omessa tenuta o la mancata consegna delle scritture può integrare il reato solo se è provato il dolo specifico finalizzato a recare pregiudizio ai creditori o a impedire la ricostruzione della gestione; la semplice omissione astratta può essere riconducibile a colpa e richiede motivazione specifica
  • La fattispecie di occultamento/omessa tenuta delle scritture è distinta dalla fraudolenta tenuta/manipolazione: la prima richiede prova del fine di nuocere ai creditori (dolo specifico), la seconda presuppone l'effettiva esistenza di scritture manipolate e si inquadra nel dolo generico
  • Quando si contesta il ruolo di amministratore di fatto, la decisione deve articolare una ricostruzione cronologica e fattuale precisa che colleghi le attività attribuite al soggetto alla effettiva disponibilità dei poteri gestori dopo la cessazione formale
  • Per accertare distrazioni di denaro è necessario un quadro probatorio che identifichi con sufficiente precisione i prelievi, chi li ha posti in essere e il loro carattere di appropriazione non giustificata dall'attività d'impresa; generiche o non specificate fonti testimoniali sono insufficienti
  • Il giudice deve dar risposta puntuale alle doglianze di parte, soprattutto quando vengono indicate specifiche carenze probatorie o vizi di utilizzazione delle prove (es. dichiarazioni rese da chi si è avvalso della facoltà di non rispondere, fonti non identificate)
  • In caso di motivazione insufficiente su elementi essenziali (dolo specifico, ruolo gestionale, attribuzione di prelievi) la Corte di Cassazione è portata ad annullare con rinvio per consentire un nuovo esame conformato ai criteri di specificità richiesti

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