Ordinanza n. 62/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, prima fra tutte la sospensione a) del provvedimento n. -OMISSIS-daspo 2025 del 7 novembre 2025, con cui la Questura di Barletta Andria Trani ha notificato, al ricorrente, il provvedimento del D.A.Spo.; b) ove occorrer possa, della proposta del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Martina Franca (TA) del 7 novembre 2025 redatta a seguito dell'incontro di calcio "Martina Calcio 1947 - Barletta 1922" disputato il 2 novembre 2025 presso lo stadio "Tursi" di Martina Franca, ancorchè non conosciuta; c) ove occorrer possa, dell'annotazione e della C.N.R. nr. -OMISSIS- del 7 novembre 2025 redatte dal personale dipendente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Martina Franca (TA); d) di tutti i provvedimenti ivi richiamati, nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente o, comunque, connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento DASPO del 7 novembre 2025, con durata quinquennale, adottato dalla Questura di Barletta-Andria-Trani in relazione all'accesso non vidimato a uno stadio dopo l'aggiramento del cordone di sicurezza
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO e gli atti presupposti, chiedendone l'annullamento e, in via cautelare, la sospensione. La doglianza ritenuta fondata in questa fase riguarda esclusivamente la durata quinquennale della misura interdittiva, considerata eccessiva rispetto alla condotta contestata: l'aggiramento del cordone di sicurezza e l'ingresso nell'impianto sportivo senza vidimazione in occasione di una partita di calcio. Il ricorrente ha inoltre richiamato gli accadimenti descritti nell'ordinanza dell'11 novembre 2025 del G.I.P. del Tribunale di Taranto, che aveva rigettato la richiesta di convalida dell'obbligo di firma, nonché il precedente DASPO del 2007, dal quale erano trascorsi diciotto anni.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai soli fini dell'immediato riesame da parte dell'Amministrazione del profilo relativo alla durata del DASPO. Ha ritenuto, con valutazione sommaria propria della fase cautelare, che la durata quinquennale apparisse eccessiva in rapporto ai fatti contestati e che, pur trattandosi di comportamento sanzionabile, l'ingresso nello stadio senza vidimazione dopo l'aggiramento del cordone di sicurezza non risultasse particolarmente grave per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche considerando che il precedente DASPO risaliva al 2007. Non è stato disposto l'annullamento definitivo dell'atto né la sospensione integrale della misura, ma soltanto il riesame della sua durata. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 18 novembre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, l. n. 401/1989
La misura cautelare è stata valutata anche alla luce dell'ordinanza del G.I.P. relativa alla mancata convalida dell'obbligo di firma, richiamata dal giudice per apprezzare la gravità dei fatti.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare; il TAR ha accolto l'istanza limitatamente al riesame della durata della misura.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la durata di un DASPO deve risultare proporzionata alla concreta gravità dei fatti e alla loro effettiva incidenza sull'ordine e sulla sicurezza pubblica; una durata quinquennale può apparire sproporzionata quando la condotta, pur sanzionabile, non presenti particolare gravità.
- La risalenza di un precedente DASPO, dal quale siano trascorsi molti anni, deve essere considerata nella valutazione della proporzionalità e dell'attualità della durata della nuova misura interdittiva.
- Quando il vizio cautelarmente apprezzabile riguarda soltanto la durata del DASPO, il giudice può accogliere la domanda ai soli fini dell'immediato riesame da parte dell'Amministrazione, senza sospendere integralmente la misura né definire il merito dell'impugnazione.
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