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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24273/2025 del 31/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un soggetto aveva chiesto l'equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 per la durata irragionevole di una procedura fallimentare. La Corte d'appello aveva emesso decreto monitorio di accoglimento nei confronti del Ministero della giustizia, mentre il ricorso introduttivo era stato notificato al Ministero dell'economia e delle finanze presso l'Avvocatura dello Stato. In opposizione, il MEF aveva eccepito il proprio difetto di titolarità passiva; il Ministero della giustizia aveva contestato la rettifica del soggetto passivo operata d'ufficio e l'inefficacia del decreto per mancata notifica nei termini. La Corte d'appello aveva ritenuto trattarsi di errore di identificazione del soggetto pubblico difeso dall'Avvocatura dello Stato, sanabile ex art. 4 L. n. 260 del 1958 mediante rimessione in termini per la rinnovazione della notifica nella fase di opposizione, e aveva escluso l'inefficacia del decreto poiché una notifica, sia pure ritenuta nulla/irregolare, era comunque avvenuta. In Cassazione le amministrazioni hanno dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 3 e 5 L. n. 89 del 2001, dell'art. 4 L. n. 260 del 1958 e dell'art. 153 c.p.c., sostenendo che: a) il decreto era stato emesso nei confronti di un soggetto mai convenuto, con difetto di titolarità passiva non sanabile; b) la sanatoria ex art. 4 L. n. 260 del 1958 non sarebbe applicabile al procedimento di equa riparazione; c) la notifica al difensore dello Stato non impediva la declaratoria di inefficacia del decreto per mancata notifica al Ministero della giustizia nel termine di trenta giorni; d) il giudice non poteva disporre d'ufficio la rimessione in termini. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati: ha escluso l'ultrapetizione, ha qualificato la questione come mera irregolarità sanabile ex art. 4 L. n. 260 del 1958, ha ribadito che l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89 del 2001 costituisce fase a cognizione piena dello stesso procedimento e che la nullità/irregolarità della notifica non consente di chiedere l'inefficacia del decreto, rilevando solo ai fini dell'opposizione tardiva; ha infine confermato la condanna alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello di Trieste che aveva respinto l'opposizione al decreto di equa riparazione, ritenendo corretta la rimessione in termini per la rinnovazione della notifica al Ministero della giustizia e infondata la deduzione di inefficacia del decreto. Inoltre, le amministrazioni ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, e al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 24 marzo 2001, n. 89

    nel procedimento di equa riparazione la domanda va proposta nei confronti del Ministero individuato dalla legge; la fase monitoria resta un procedimento in assenza di contraddittorio pieno

  • art. 5 L. 24 marzo 2001, n. 89

    la mancata notificazione nel termine rileva ai fini dell'inefficacia del decreto; la semplice nullità o irregolarità della notifica non basta

  • art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89

    l'opposizione non introduce un autonomo giudizio impugnatorio, ma una fase a contraddittorio pieno dello stesso procedimento

  • art. 4 L. 25 marzo 1958, n. 260

    l'errore nell'individuazione del soggetto pubblico difeso dall'Avvocatura dello Stato è una irregolarità sanabile con assegnazione di termine per la rinnovazione della notifica e rimessione in termini del soggetto pretermesso

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione quando il giudice applica d'ufficio la disciplina giuridica corretta ai fatti e alle eccezioni dedotte

  • art. 153 c.p.c.

    viene richiamato per contestare la rimessione in termini d'ufficio; la Corte, però, ritiene applicabile la sanatoria ex art. 4 L. n. 260 del 1958

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata del ricorso in cassazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato con riguardo alla fase di decisione camerale e alle memorie illustrative

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la Corte applica le ulteriori somme a carico delle amministrazioni ricorrenti, ritenendo dovuto il meccanismo sanzionatorio anche verso la P.A.

  • art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato in relazione alla questione di incompatibilità del consigliere delegato proponente

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato in relazione alla questione di incompatibilità del consigliere delegato proponente

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato per distinguere l'opposizione al decreto ingiuntivo dal rimedio contro l'inefficacia

  • art. 650 c.p.c.

    la nullità della notifica rileva solo per consentire l'opposizione tardiva se ha impedito la conoscenza tempestiva del decreto

  • art. 644 c.p.c.

    l'inefficacia del decreto consegue solo alla mancata o giuridicamente inesistente notificazione nel termine

  • art. 188 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata notificazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nel tema dell'onere della prova ma non centrale nella decisione

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione, l'errore nell'individuazione del Ministero legittimato passivamente, quando riguardi soggetti pubblici difesi dall'Avvocatura dello Stato, integra una irregolarità sanabile ai sensi dell'art. 4 L. n. 260 del 1958, non un vizio che investa il merito della pretesa.
  • La disciplina dell'art. 4 L. n. 260 del 1958 opera anche nella fase di opposizione del procedimento di equa riparazione, che costituisce una fase a cognizione piena del medesimo procedimento e non un autonomo giudizio separato.
  • La declaratoria di inefficacia del decreto monitorio è possibile solo quando la notificazione manchi del tutto o sia giuridicamente inesistente nel termine di legge; la notifica nulla o irregolare non produce inefficacia, ma può al più fondare l'opposizione tardiva se ha impedito la tempestiva conoscenza del provvedimento.
  • La rimessione in termini prevista dall'art. 4 L. n. 260 del 1958 è finalizzata a consentire al soggetto pubblico pretermesso di esercitare il diritto di difesa, senza stabilizzare automaticamente gli effetti della notifica eseguita nei confronti di altra amministrazione.
  • Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice, sulla base delle eccezioni sollevate dalle parti, qualifichi giuridicamente la questione come sanabile ex lege e applichi la disciplina corretta, anche se diversa da quella prospettata dai litiganti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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