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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9278/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 14/07/2023 con cui il Tribunale di Ascoli Piceno, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di unificazione in un unico cumulo delle pene concorrenti contenute nei cumuli n. 78/19 e n. 8/22. Il ricorrente, per mezzo del difensore, contestava la decisione sostenendo che l'unificazione poteva avere effetti positivi sui benefici penitenziari (calcoli posti a dimostrazione della prossima maturazione della quota di metà della pena complessiva), mentre il giudice aveva ritenuto che la determinazione spettasse al Pubblico ministero e che l'istante non avesse dimostrato un interesse concreto. Il ricorso deduceva violazione di legge in materia di esecuzione delle pene concorrenti e di corretta valutazione degli effetti dell'unificazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione del Tribunale carente. Ha precisato che, pur essendo il provvedimento di cumulo originario normalmente emanato dal Pubblico ministero (art. 663 c.p.p.), le questioni relative alla correttezza del cumulo possono essere sottoposte al giudice dell'esecuzione e la pronuncia del giudice ha natura giurisdizionale. La Corte ha richiamato i principi applicabili: verificare se la pluralità di cumuli è giustificata dalla necessità di formare un cumulo parziale (quando un nuovo reato è commesso durante o dopo l'espiazione di una pena) o se il condannato ha titolo a un unico cumulo; tenere conto, nell'esecuzione, anche delle pene già espiate se queste possono influire sul criterio moderatore dell'art. 78 c.p. o sulla maturazione dei requisiti per benefici penitenziari. Per carenza di motivazione su questi punti l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno per nuovo esame secondo i principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Individua il provvedimento di cumulo emesso dal Pubblico ministero come atto normalmente di natura amministrativa nella fase originaria; tuttavia le questioni sulla corretta formazione del cumulo possono essere portate al giudice dell'esecuzione e la sua decisione ha carattere giurisdizionale.

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Rilevante per la disciplina dell'esecuzione delle pene concorrenti e per la verifica della corretta formazione del cumulo, richiamato insieme all'art. 663 per il principio della unità del rapporto esecutivo e delle modalità di cumulo in caso di plurime condanne

  • art. 78 cod. pen.

    Fissa il criterio moderatore applicabile al cumulo delle pene quando i reati siano commessi prima dell'inizio della detenzione; occorre valutare se pene già espiate incidano sul calcolo moderatore e quindi sulla maturazione dei requisiti per benefici penitenziari

Massime di principio

  • La proposizione di istanze finalizzate alla verifica o alla correzione del cumulo delle pene non è limitata nel tempo e può essere sottoposta al giudice dell'esecuzione, il quale decide con pronuncia giurisdizionale.
  • Il fatto che il provvedimento di cumulo sia originariamente adottato dal Pubblico ministero non esclude il controllo giurisdizionale: il giudice dell'esecuzione deve esaminare la corretta qualificazione tra cumulo unico o cumuli parziali sulla base degli artt. 663 e 657 c.p.p. e della giurisprudenza consolidata.
  • Quando il condannato ha commesso un nuovo reato durante l'espiazione o dopo l'interruzione di una pena, la formazione di cumuli parziali è la regola: va verificato se il caso rientri in questa fattispecie prima di escludere l'unificazione.
  • Nella determinazione del cumulo vanno considerate anche le pene già espiate se tali periodi possono incidere sul criterio moderatore (art. 78 c.p.) o sulla maturazione dei requisiti per i benefici penitenziari; quindi l'esito dell'unificazione può avere rilievo anche se parte delle pene è già stata scontata.
  • Il giudice dell'esecuzione non può rigettare un'istanza limitandosi a valutare l'interesse del condannato solo in termini di immediato beneficio penitenziario; deve applicare i principi sostanziali e procedurali sull'esecuzione delle pene concorrenti e motivare compiutamente la decisione.
  • In caso di motivazione insufficiente o carente riguardo alla corretta applicazione dei principi di cumulo, la decisione va annullata con rinvio perché il Tribunale riesamini l'istanza adottando i criteri giuridici esposti.

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