Cassazione Penale, Ordinanza n. 04936/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per il reato di tentata rapina impropria. Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione di merito sul giudizio di responsabilità, lamentando in sostanza l'erronea valutazione delle prove: in particolare l'attendibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa in indagini e ribadito in dibattimento, nonché la rilevanza del verbale di una sanzione amministrativa rinvenuto nel furgone usato per il delitto. Il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché meramente reiterativo delle doglianze già proposte in appello e diretto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, preclusa quando la motivazione di merito sia logicamente coerente e sufficiente. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato e che il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il richiamo a quelli decisivi o rilevanti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di confutare puntualmente ogni elemento prospettato dalla difesa.
art. 606 c.p.p.
In sede di legittimità non è consentita una critica meramente reiterativa delle doglianze di merito né una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio in presenza di motivazione congrua e non illogica.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre pedissequamente i motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio quando la motivazione di merito sia lineare, coerente e logicamente sufficiente.
- Il riconoscimento della persona offesa può costituire elemento probatorio decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità se corroborato da ulteriori riscontri oggettivi.
- Il diniego delle attenuanti generiche è immune da censura se il giudice di merito dà conto degli elementi ritenuti decisivi, non essendo necessaria la confutazione analitica di tutti i dati favorevoli dedotti dalla difesa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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