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Sentenza

Sentenza n. 1526/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento a) del provvedimento-OMISSIS-del 12.7.2025 a firma del Dirigente del commissariato di PS “San Paolo”, notificato il successivo 15 luglio 2024, recante revoca della licenza ex art. 88 TULPS rilasciata dal Commissariato San Paolo per l'esercizio della raccolta scommesse art. 88 TULPS (R.D. 18/06/1931 n. 773) in data 17/04/2025, per i locali siti in Napoli in viale Traiano nr. 305/307, codice di diritto nr. 8590; b) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202503785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della licenza ex art. 88 TULPS per l'esercizio della raccolta di scommesse

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di licenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza rilasciata il 17 aprile 2025 per la raccolta di scommesse, adottata il 12 luglio 2025 ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, TULPS e dell'art. 21-quinquies l. 241/1990. La revoca era motivata sulla base della rivalutazione del profilo soggettivo dell'interessato e dell'emersione di elementi ritenuti incompatibili con l'affidabilità richiesta per un'attività incidente sull'ordine e sulla sicurezza pubblica. L'amministrazione aveva valorizzato un precedente diniego del 2022 relativo a una licenza per il recupero stragiudiziale di crediti, diversi procedimenti penali e denunce risalenti agli anni 2003-2014, alcuni controlli di polizia tra il 2002 e il 2017 e una posizione debitoria verso lo Stato superiore a 97.000 euro. Il ricorrente ha dedotto incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, contestando in particolare l'assenza di sopravvenienze idonee a giustificare la revoca, la mancata considerazione delle osservazioni procedimentali e la sproporzione della misura. Ha rappresentato che i fatti erano risalenti, che alcuni procedimenti si erano conclusi con assoluzione o prescrizione, che erano pendenti o intervenute ulteriori iniziative giudiziarie e amministrative, che una denuncia riguardava un'attività svolta come dipendente e che i controlli di polizia erano pochi e risalenti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. In primo luogo ha ritenuto violato l'art. 21-quinquies l. 241/1990, poiché la misura si fondava su fatti già noti o comunque conoscibili al momento del rilascio della licenza nell'aprile 2025. Le vicende richiamate risalivano infatti ad anni precedenti e anche la posizione debitoria avrebbe potuto essere verificata prima del rilascio. L'amministrazione non aveva inoltre indicato specifici sopravvenuti motivi di pubblico interesse né mutamenti della situazione di fatto idonei a giustificare il provvedimento di secondo grado. In secondo luogo, il giudice ha rilevato il difetto di istruttoria e di motivazione derivante dalla mancata considerazione delle puntuali osservazioni presentate dall'interessato nel procedimento, relative all'esito o alla risalenza dei procedimenti, al contesto dei fatti e all'evoluzione dei rapporti personali. Infine, ha ritenuto sproporzionata la revoca, poiché le circostanze valorizzate, già conosciute o conoscibili e non accompagnate da ulteriori elementi, non dimostravano rischi concreti e attuali per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 88 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    Costituisce il titolo autorizzatorio per l'esercizio della raccolta di scommesse, oggetto della controversia.

  • art. 11, ultimo comma, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungano o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione

    La disposizione consente la revoca quando vengano meno i presupposti dell'autorizzazione o emergano circostanze ostative, ma non legittima una rivalutazione retrospettiva fondata su fatti già noti o conoscibili al momento del rilascio, in assenza di un'adeguata attualizzazione del rischio.

  • art. 21-quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241

    per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento delle situazioni di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario

    La revoca di un'autorizzazione richiede sopravvenuti motivi di pubblico interesse, un mutamento della situazione di fatto o una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; non è sufficiente rivalutare fatti anteriori già conosciuti o conoscibili al momento dell'adozione dell'atto favorevole.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • La revoca di un'autorizzazione amministrativa non può essere utilizzata per una rivalutazione retrospettiva fondata su fatti già conosciuti o conoscibili dall'amministrazione al momento del rilascio; occorre la verifica dei presupposti tipici della revoca, ossia sopravvenuti motivi di pubblico interesse, un mutamento della situazione di fatto o una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario nei limiti consentiti dalla legge.
  • Quando l'amministrazione revoca un titolo autorizzatorio per ragioni di affidabilità e di ordine pubblico, deve indicare in modo specifico gli elementi sopravvenuti o attuali che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attività; la mera elencazione di vicende risalenti non dimostra, di per sé, un rischio concreto e attuale.
  • Nel procedimento di revoca, l'amministrazione deve esaminare e motivatamente valutare le osservazioni dell'interessato, soprattutto quando esse incidano sull'esito dei procedimenti richiamati, sulla risalenza dei fatti, sul loro contesto e sulla loro attualità; la loro totale omissione integra un deficit istruttorio e motivazionale.
  • La revoca di una licenza di pubblica sicurezza deve rispettare il principio di proporzionalità: la misura non è legittima quando le circostanze valorizzate, prive di adeguata attualità e non corroborate da ulteriori elementi, non dimostrano un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseAutotutela
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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