Ordinanza n. 173/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del decreto del Ministero del turismo – Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo prot. n. 0245742 del 2 ottobre 2025, pubblicato sul sito istituzionale di tale Ministero il 10 ottobre 2025 – con il quale si disponeva, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8 dell’avviso del Ministero del Turismo del 23 Dicembre 2021, la concessione delle agevolazioni in favore della Società ricorrente individuata nell’allegato elenco facente parte integrante di tale decreto, a valere sulle risorse di cui all’art. 1 del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, stanziate per la misura M1 - C3, Investimento 4.2.1. del PNRR, nella parte in cui all’art. 4 si prevedeva che “gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 Ottobre 2025”; - della nota di Invitalia S.p.A. prot. n. 0359255 del 3 novembre 2025, con la quale si comunicava alla Società ricorrente, con riferimento all’istanza di tale Società del 23 ottobre 2025, che “ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. e) dell’Avviso del Ministero del Turismo, come modificato dal Decreto Milleproroghe, gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre il 31 Ottobre 2025, termine ultimo improrogabile previsto dalla normativa di riferimento” e che “pertanto non è possibile richiedere eventuali proroghe oltre tale data”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di concessione delle agevolazioni PNRR, limitatamente al termine del 31 ottobre 2025 per la conclusione degli interventi, e nota di Invitalia di diniego della proroga
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero del Turismo che, nell’ambito della misura PNRR M1-C3, Investimento 4.2.1., disponeva la concessione delle agevolazioni, nella parte in cui stabiliva che gli interventi dovessero essere conclusi entro il 31 ottobre 2025. È stata inoltre impugnata la nota di Invitalia che, in applicazione della disposizione ministeriale, ha negato la possibilità di ottenere una proroga oltre tale data. Il TAR ha rilevato d’ufficio, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la questione di incompetenza territoriale, osservando che la controversia coinvolge un atto generale presupposto, e precisamente l’avviso pubblico ministeriale e la disposizione sul termine di efficacia ultraregionale, applicabile sull’intero territorio nazionale.
La decisione
Il TAR Sicilia ha declinato la propria competenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Roma. La nota di Invitalia è stata qualificata come atto consequenziale e vincolato rispetto al decreto ministeriale, mentre il termine contestato è stato ritenuto una previsione generale, non limitata alla Sicilia, inserita in una misura PNRR soggetta a scadenze nazionali connesse al conseguimento degli obiettivi e alla disponibilità dei fondi. In applicazione degli artt. 13, commi 3 e 4-bis, e 15, comma 4, c.p.a., la competenza inderogabile per l’impugnazione dell’atto generale appartiene al TAR Lazio e, per connessione, attrae anche la cognizione degli atti applicativi e consequenziali. La causa potrà essere riassunta davanti al TAR Lazio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, lett. e), Avviso del Ministero del Turismo del 23 dicembre 2021
gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre il 31 ottobre 2025
La disposizione è stata qualificata come previsione generale, con efficacia sull’intero territorio nazionale, collegata alle scadenze della misura PNRR.
art. 8 dell’Avviso del Ministero del Turismo del 23 dicembre 2021
Costituisce la base dell’adozione del decreto ministeriale di concessione delle agevolazioni.
art. 1 d.l. 6 novembre 2021, n. 152
Individua le risorse a valere sulle quali sono state concesse le agevolazioni nell’ambito della misura PNRR indicata nel provvedimento.
art. 13, comma 3, c.p.a.
Radica la competenza territoriale inderogabile del TAR Lazio per l’impugnazione dell’atto generale avente efficacia nazionale.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza
In caso di impugnazione congiunta di un atto generale o normativo e di atti applicativi o consequenziali, la competenza per l’intera controversia è attribuita al giudice competente sull’atto generale o normativo.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
art. 73 c.p.a.
È stato richiamato per il previo avviso alle parti della questione di incompetenza territoriale rilevata dal collegio.
art. 16, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato nell’ordinanza, senza che il testo espliciti una distinta ratio decisoria.
Massime di principio
- Quando un ricorso impugna congiuntamente un atto generale o normativo avente efficacia ultraregionale e gli atti applicativi o consequenziali adottati nei confronti del singolo, la competenza territoriale per l’intera controversia spetta al TAR competente secondo gli ordinari criteri per l’atto generale o normativo.
- La contestazione di una disposizione generale inserita in una misura PNRR, applicabile sull’intero territorio nazionale e collegata a scadenze nazionali per il conseguimento degli obiettivi e la gestione delle risorse, radica la competenza territoriale inderogabile del TAR Lazio ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a.
- L’atto applicativo o consequenziale, se vincolato dall’atto generale presupposto, è attratto per connessione nella competenza del giudice competente a conoscere dell’atto generale impugnato.
- La declinatoria di competenza territoriale non definisce il merito della domanda di annullamento; la causa può essere riassunta davanti al giudice indicato competente entro il termine perentorio previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a.
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