Cassazione Civile, Ordinanza n. 28621/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La lite origina da un contratto qualificato dal giudice di merito come preliminare di vendita, con previsione di una caparra confirmatoria e di un termine per la stipula del definitivo. La corte d'appello, accogliendo l'impugnazione dei promittenti acquirenti, ha ritenuto legittimo il loro recesso e ha condannato l'erede della controparte originaria alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, pari a euro 51.646. In cassazione l'erede ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 1455 c.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente qualificato il contratto come preliminare di vendita ad effetti anticipati e avesse quindi applicato in modo scorretto la disciplina dell'inadempimento reciproco; con il secondo ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 1457 e 1219 c.c., assumendo che il termine fissato per la stipulazione del definitivo fosse stato erroneamente ritenuto non essenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la qualificazione del contratto come preliminare di vendita è frutto di interpretazione riservata al giudice di merito e che la ricorrente non aveva dedotto la violazione delle regole legali di interpretazione contrattuale. Ha inoltre osservato che l'accertamento dell'essenzialità del termine ex art. 1457 c.c. è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1455 c.c.
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente male applicata in relazione alla qualificazione del contratto e alla disciplina dell'inadempimento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché investiva accertamenti di merito.
art. 1457 c.c.
L'essenzialità del termine per l'adempimento è qualificata come apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in cassazione se motivato in modo congruo.
art. 1219 c.c.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro un accertamento di fatto del giudice di merito.
artt. 1362 e segg. c.c.
La Corte osserva che la ricorrente non aveva dedotto la violazione delle regole legali di interpretazione del contratto, rispetto alla qualificazione del negozio compiuta dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se si deduce specificamente la violazione delle regole legali di interpretazione contrattuale; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del regolamento negoziale.
- L'accertamento dell'essenzialità del termine ex art. 1457 c.c. costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua.
- Le censure che mirano a sovvertire valutazioni di merito, sotto la veste della violazione di legge, sono inammissibili quando non evidenziano un effettivo errore nell'applicazione della norma ma contestano soltanto l'apprezzamento del fatto.
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