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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30052/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di apprendistato intercorso tra un lavoratore e una società ferroviaria. In primo grado e in appello era stata dichiarata la nullità di alcune clausole collettive che escludevano il computo dell’intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità, con conseguente riconoscimento al lavoratore dell’anzianità di servizio maturata durante tale periodo e condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate fin dall’assunzione. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. in combinato disposto con l’art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970, come modificato dalla l. n. 92/2012. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che, dopo la riforma del 2012, il lavoratore fosse privo delle garanzie della c.d. tutela forte e, dunque, esposto al metus nei confronti del datore di lavoro, con la conseguenza di sospendere la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi durante il rapporto. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché conforme al principio già affermato in precedenti recenti, secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, non è assistito da un regime di stabilità idoneo a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto; pertanto, per i diritti non ancora prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. Sono state quindi confermate le statuizioni di merito sul riconoscimento dell’anzianità utile agli aumenti periodici e sulla condanna al pagamento delle somme dovute. La società è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione dei crediti retributivi, per i rapporti di lavoro privi di reale stabilità, decorre dalla cessazione del rapporto e non durante il suo svolgimento.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione è collegata alla possibilità di far valere il diritto; nel rapporto non stabilizzato tale possibilità non si considera pienamente libera in costanza di rapporto.

  • art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la riforma Fornero non escluderebbe sempre la tutela forte, ma la Corte non accoglie tale lettura ai fini della prescrizione.

  • l. n. 92/2012

    La riforma del 2012 è considerata, insieme al d.lgs. n. 23/2015, idonea a incidere sul regime di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  • d.lgs. n. 23/2015

    Concorre, insieme alla l. n. 92/2012, a delineare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato privo di un regime di stabilità generale.

  • art. 374 c.p.c.

    Richiamato per valorizzare la stabilità del precedente nomofilattico della Cassazione.

  • art. 360 bis c.p.c., n. 1

    Richiamato per ribadire l’esigenza di uniformità interpretativa e il rilievo del precedente consolidato.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Indicato come base del rito camerale e della memoria depositata.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha modificato il d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, in tema di contributo unificato.

  • d.m. 13 agosto 2022 n. 147

    Applicato dalla Corte per la liquidazione delle spese del giudizio, in quanto le prestazioni professionali si sono esaurite dopo la sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato non assistito da un regime di stabilità piena, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto, ma dalla sua cessazione, per i diritti non già prescritti al momento dell’entrata in vigore della riforma del 2012.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione non è decisivo il solo richiamo astratto alla disciplina reintegratoria dell’art. 18 St. lav.; occorre verificare se il rapporto, nel suo assetto complessivo, offra una tutela tale da escludere il metus del lavoratore verso il datore di lavoro.
  • Quando la Corte di cassazione ha già enunciato un principio di diritto in funzione nomofilattica, il mutamento dell’orientamento richiede gravi ragioni, in un’ottica di stabilità, prevedibilità e uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale.
  • In caso di rigetto del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione l’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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