Sentenza n. 730/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera della Giunta comunale di Soverato del 19 maggio 2025, n. 116/GM, relativa alla limitazione alla stagione estiva 2025 della validità delle concessioni demaniali marittime, nonché condotta asseritamente elusiva della sentenza TAR Calabria n. 846/2025
Esito
La controversia
Le società ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza del TAR Calabria n. 846/2025, che aveva annullato la delibera comunale del 19 dicembre 2024, n. 281/GM, e la determinazione dirigenziale del 27 dicembre 2024, n. 174, concernenti l’individuazione delle concessioni demaniali marittime prorogate e la programmazione delle future procedure di gara. Le ricorrenti hanno sostenuto che la successiva delibera della Giunta comunale del 19 maggio 2025, n. 116/GM, con cui era stato disposto di limitare alla sola stagione estiva 2025 la validità delle concessioni demaniali ex art. 10 del d.P.R. 328/1952, costituisse atto violativo o elusivo del giudicato. In via autonoma, hanno dedotto la violazione dell’art. 107 d.lgs. 267/2000, assumendo l’incompetenza della Giunta a intervenire in materia spettante al dirigente; la violazione dell’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE, per l’uso abusivo del potere amministrativo e la mancata sottoposizione a gara delle concessioni; nonché l’illegittima reiterazione dell’istituto previsto dall’art. 10 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, in ragione della sua natura precaria e dell’applicabilità della normativa regionale di cui agli artt. 4 e 17 della l.r. Calabria n. 17/2005. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Nelle more del giudizio, infatti, la Giunta comunale ha adottato la delibera del 2 marzo 2026, n. 45/GM, con cui ha disposto la pubblicazione, entro il 10 aprile 2026, del bando per la riassegnazione delle concessioni demaniali marittime, richiamando espressamente l’obbligo di ottemperare alla sentenza n. 846/2025, e ha assunto l’impegno giuridicamente vincolante di avviare la gara appena possibile. Secondo il Collegio, tale sopravvenienza ha definitivamente superato la delibera del 19 maggio 2025, n. 116/GM, oggetto della domanda di ottemperanza, facendo venir meno l’attuale materia del contendere, anche se il bando non risultava ancora effettivamente pubblicato. La complessità della vicenda ha giustificato la compensazione integrale delle spese di lite. Non sono stati esaminati nel merito i dedotti vizi di incompetenza, violazione del diritto dell’Unione, abuso dell’art. 10 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione e la domanda risarcitoria.
Norme richiamate
art. 107 d.lgs. 267/2000
Norma invocata dalle ricorrenti per sostenere che la competenza ad adottare il provvedimento spettasse al dirigente e non alla Giunta comunale; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 12, paragrafi 1 e 2, direttiva 2006/123/CE
Norma invocata dalle ricorrenti in relazione all’obbligo di sottoporre a gara le concessioni demaniali marittime; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 10 d.P.R. 328/1952
Disposizione posta a fondamento della limitazione temporale della validità delle concessioni demaniali marittime; il relativo uso è stato contestato dalle ricorrenti, ma il TAR non ha deciso la questione.
artt. 4 e 17 l.r. Calabria 17/2005
Disposizioni regionali richiamate dalle ricorrenti per sostenere l’applicabilità della disciplina regionale e il ricorso alla licitazione privata; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 4, comma 9, l. 118/2022
Norma richiamata nella delibera comunale sopravvenuta in relazione all’eventuale indennizzo spettante al concessionario uscente; non costituisce oggetto di autonoma decisione nel presente giudizio.
art. 84 c.p.a.
La pronuncia sulla cessazione della materia del contendere è riconducibile alla sopravvenuta eliminazione o superamento dell’oggetto della controversia; il testo non richiama espressamente l’articolo.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un atto successivo che supera definitivamente il provvedimento impugnato e assume un impegno giuridicamente vincolante coerente con la pretesa azionata, anche se l’attività materiale programmata non è stata ancora integralmente eseguita.
- Quando la sopravvenienza elimina l’interesse attuale alla decisione sulla domanda di ottemperanza, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito i vizi di legittimità dedotti contro l’atto originario né la connessa domanda risarcitoria, salvo che residui uno specifico interesse alla loro decisione.
- La complessità della vicenda controversa può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite in caso di cessazione della materia del contendere.
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