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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07166/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca per il saldo passivo di un conto corrente intestato a una società, con opposizione proposta dal debitore principale e dal fideiussore. In primo grado l’opposizione viene solo parzialmente accolta; in appello interviene volontariamente la società che assume di essere cessionaria del credito, tramite mandatario, e propone appello incidentale. La Corte d’appello dichiara però inammissibile il suo intervento, ritenendo non provata la sua legittimazione, poiché l’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale farebbe riferimento a crediti in blocco relativi a rapporti pendenti al 31 dicembre 2016, risolti o a sofferenza, mentre il giudice territoriale ritiene che il rapporto dedotto non rientri in tali categorie e che la banca cedente avesse comunque agito in giudizio senza contestare il difetto di titolarità. Con il ricorso per cassazione la cessionaria deduce, da un lato, la violazione degli artt. 2697 c.c., 50 e 58 TUB, L. n. 130/1999 e norme processuali, sostenendo che l’avviso di cessione pubblicato in G.U. e la documentazione prodotta bastavano a dimostrare la cessione in blocco e la riferibilità del singolo credito alla categoria ceduta; dall’altro, lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, cioè la chiusura del conto corrente prima della cessione, fatto idoneo a provare la risoluzione o il passaggio a sofferenza del rapporto e quindi la sua inclusione nel perimetro della cessione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di procura, ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la questione della legittimazione della cessionaria verificando se il credito rientri nelle categorie indicate nell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2017, parte seconda n. 151, e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte richiama il principio secondo cui, nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB, la pubblicazione dell’avviso con indicazione per categorie dei rapporti ceduti è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario, quando le categorie siano individuabili senza incertezze; nel caso concreto, la Corte d’appello non ha esaminato la documentazione prodotta dalla ricorrente circa la sofferenza e la chiusura del rapporto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla prova della legittimazione del cessionario e alla disciplina della cessione bancaria in blocco.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è invocato per denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo, relativo alla chiusura del conto prima della cessione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova della legittimazione del cessionario.

  • art. 50 d.lgs. n. 385/1993 (TUB)

    richiamato come fonte documentale da cui desumere la classificazione a sofferenza del credito.

  • art. 58 d.lgs. n. 385/1993 (TUB)

    la Corte afferma che, in caso di cessione in blocco ex art. 58 TUB, la pubblicazione dell’avviso in G.U. con indicazione per categorie dei rapporti ceduti può bastare a dimostrare la titolarità del credito del cessionario.

  • L. n. 130/1999

    richiamata nel motivo di ricorso come disciplina delle operazioni di cartolarizzazione/cessione dei crediti.

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla successione nel processo e alla posizione del cessionario.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove e degli elementi non contestati.

Massime di principio

  • Nella cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 TUB, l’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, se reca l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti e consente di individuare senza incertezze il credito, è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza necessità di elencare nominativamente ogni singolo rapporto.
  • Se il cessionario produce l’avviso di cessione e ulteriori elementi documentali idonei a ricondurre il singolo credito alla categoria ceduta, il giudice di merito deve esaminarli espressamente ai fini della verifica della legittimazione processuale; il loro omesso esame può integrare vizio denunciabile in cassazione.
  • Ai fini dell’inclusione di un credito bancario in una cessione in blocco, sono rilevanti gli elementi che ne attestino la risoluzione, la chiusura o la classificazione a sofferenza prima della cessione, quando l’avviso delimiti il perimetro dei rapporti ceduti a tali categorie.
  • La prova della legittimazione del cessionario non può essere negata sulla sola base del fatto che il cedente abbia agito in precedenza o non abbia contestato la titolarità in altro giudizio, ove resti comunque da verificare la riconducibilità del credito alle categorie oggetto di cessione.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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