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Sentenza

Sentenza n. 353/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento della cartella di pagamento 02220210012052242000 emessa per conto di AGEA dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione - per la Provincia di Brescia;

Giustizia amministrativa202200716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto di AGEA, relativa a prelievi supplementari sulle campagne lattiero-casearie 2000/2001 e 2001/2002

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente erogatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la cartella, notificata l'8 giugno 2022 per l'importo di € 172.705,08 oltre oneri e accessori, deducendo: in primo luogo, la prescrizione decennale della pretesa, assumendo che i fatti risalissero a oltre vent'anni prima e che non fossero intervenuti atti interruttivi; in secondo luogo, la violazione della disciplina nazionale ed europea sulle quote latte, sostenendo che il prelievo avrebbe dovuto essere richiesto esclusivamente ai primi acquirenti, ritenuti gli unici obbligati; in terzo luogo, il difetto di motivazione della cartella, per mancata indicazione chiara e univoca del fondamento della pretesa, in violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 7 l. 212/2000. L'ADER, ritualmente intimata, non si è costituita; AGEA si è costituita e ha prodotto la documentazione relativa agli atti di imputazione, alle intimazioni e agli atti interruttivi della prescrizione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. I primi due motivi sono stati esaminati congiuntamente. Quanto alla legittimazione sostanziale passiva, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato secondo cui, nel sistema delle quote latte, l'obbligazione di pagamento del prelievo è solidale tra produttore e primo acquirente: il produttore è debitore del prelievo, mentre l'acquirente opera quale sostituto e gli eventuali rapporti interni tra i privati non impediscono allo Stato di riscuotere direttamente dal produttore gli importi non versati dall'acquirente. È stata quindi respinta la tesi secondo cui l'obbligazione graverebbe esclusivamente sull'acquirente. Quanto alla prescrizione, il TAR ha ritenuto provato, sulla base della documentazione di AGEA non specificamente contestata, che per la campagna 2000/2001 l'imputazione del prelievo era stata comunicata al primo acquirente nel giugno 2002, che il giudizio promosso da quest'ultimo dinanzi al TAR Lazio aveva prodotto un effetto interruttivo permanente durante la sua pendenza e che, dopo la declaratoria di perenzione nel novembre 2011, la prescrizione era stata nuovamente interrotta nei confronti della ricorrente con intimazione del 2 ottobre 2018. Per la campagna 2001/2002, l'imputazione comunicata all'acquirente nell'agosto 2002 aveva interrotto la prescrizione anche nei confronti della produttrice, in forza della solidarietà, e l'intimazione notificata direttamente alla ricorrente il 25 luglio 2012 aveva ulteriormente interrotto il termine. La cartella dell'8 giugno 2022 è stata pertanto notificata prima del decorso del termine decennale dall'ultimo atto interruttivo, anche senza considerare le sospensioni legali invocate da AGEA. Il terzo motivo è stato respinto perché la ricorrente aveva dimostrato, attraverso le proprie difese, di aver compreso la pretesa azionata; inoltre, la cartella riportava causali, precedenti atti impositivi e annualità dei crediti iscritti a ruolo, elementi ritenuti sufficienti per il diritto di difesa. Le spese della fase di merito sono state integralmente compensate per la complessità della materia e delle vicende contenziose, mentre è rimasta ferma la condanna alle spese della fase cautelare già disposta.

Norme richiamate

  • art. 2943 c.c.

    La prescrizione è interrotta dagli atti idonei a manifestare la volontà del titolare di esercitare il diritto; nel caso concreto il giudice ha ritenuto rilevanti le comunicazioni e le intimazioni relative al prelievo.

  • art. 2946 c.c.

    Il termine ordinario decennale di prescrizione è stato applicato alla pretesa di pagamento del prelievo supplementare.

  • art. 1310 c.c.

    L'atto interruttivo compiuto nei confronti di uno dei debitori solidali produce effetti anche nei confronti degli altri debitori, sicché le comunicazioni notificate ai primi acquirenti hanno interrotto la prescrizione anche nei confronti della produttrice.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    I fatti risultanti dalla documentazione amministrativa e non specificamente contestati dalla parte sono stati valorizzati dal giudice ai fini della decisione.

  • art. 8-quinquies, comma 1, l. 33/2009

    Le intimazioni adottate ai sensi della disposizione sono state considerate atti idonei a interrompere la prescrizione della pretesa di AGEA.

  • art. 9, comma 5, l. 119/2003

    La disposizione conferma il ruolo dell'acquirente nell'informazione ai produttori e nella riscossione e nel versamento degli importi dovuti, senza escludere la responsabilità solidale del produttore verso l'amministrazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione della cartella è stata ritenuta sufficiente, poiché la ricorrente aveva compreso la pretesa e la cartella indicava causali, precedenti atti impositivi e annualità dei crediti.

  • art. 7 l. 212/2000

    Il requisito di motivazione dell'atto impositivo è stato ritenuto rispettato in presenza degli elementi necessari a rendere conoscibile la pretesa e consentire la difesa.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione e decisione nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il Collegio ha motivato mediante rinvio a precedenti specifici, ritenuti applicabili alle questioni della solidarietà e della prescrizione.

Massime di principio

  • Nel sistema delle quote latte, l'obbligazione relativa al prelievo supplementare grava solidalmente sul produttore e sul primo acquirente: l'amministrazione può quindi riscuotere direttamente dal produttore gli importi non versati dall'acquirente, restando salvi i rapporti interni e le eventuali responsabilità tra i debitori privati.
  • In presenza di obbligazione solidale, l'atto interruttivo della prescrizione notificato a uno dei condebitori produce effetti anche nei confronti degli altri, ai sensi dell'art. 1310 c.c.; pertanto, la comunicazione del prelievo al primo acquirente può interrompere la prescrizione anche nei confronti del produttore.
  • La pendenza di un giudizio amministrativo promosso dal debitore determina l'effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo; la successiva perenzione non elimina, in danno dell'amministrazione, l'effetto interruttivo già prodottosi.
  • Una cartella di pagamento è sufficientemente motivata quando consente al destinatario di individuare la pretesa e di approntare la difesa, riportando almeno le causali, i precedenti atti impositivi e le annualità dei crediti iscritti a ruolo; la concreta comprensione della pretesa desumibile dalle difese svolte esclude, inoltre, un difetto motivazionale invalidante.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivoDifetto di motivazione

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