Cassazione Civile, Ordinanza n. 22701/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
Il conduttore di un immobile abitativo comunale aveva impugnato dinanzi al TAR due delibere con cui il Consiglio comunale aveva approvato e poi modificato il piano di alienazione e valorizzazione immobiliare, fissando per l'immobile condotto un prezzo di vendita ritenuto eccessivo rispetto al valore di mercato. Nel corso del giudizio l'ente aveva poi adottato una ulteriore delibera con cui escludeva l'immobile dall'elenco dei beni da valorizzare e alienare, comunicando che le precedenti deliberazioni del 2017 non avrebbero più prodotto effetti nei confronti del conduttore. Il ricorrente aveva quindi proposto motivi aggiunti, qualificando l'atto sopravvenuto come atto di ritiro e deducendo vizi di eccesso di potere, carenza di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento e illegittimità derivata. Il Consiglio di Stato aveva ritenuto che i motivi aggiunti attaccassero in realtà la lesione del diritto di opzione e, quindi, un rapporto di diritto soggettivo devoluto al giudice ordinario, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo su tale parte. Con il ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. il conduttore ha censurato tale statuizione, sostenendo che anche i motivi aggiunti riguardavano l'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali dell'amministrazione nella programmazione e individuazione dei beni da dismettere, con conseguente sussistenza della giurisdizione amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha affermato che la controversia, sia quanto alla determinazione del prezzo di alienazione sia quanto alla successiva esclusione dell'immobile dal piano di dismissione, investe l'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali della pubblica amministrazione nella fase iniziale della procedura di alienazione del patrimonio immobiliare. Ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, cassato in parte qua la sentenza non definitiva del Consiglio di Stato e rinviato la causa al Consiglio di Stato per il prosieguo. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dell'ente resistente secondo soccombenza.
Norme richiamate
richiamato per il riparto di giurisdizione in materia di impugnazione di atti amministrativi di dismissione immobiliare
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del ricorso per cassazione avverso le decisioni sul difetto di giurisdizione
indicato come base del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla sentenza non definitiva del Consiglio di Stato
richiamata quale fonte del piano di alienazione e valorizzazione immobiliare
le censure di illegittimità dedotte investivano anche difetto di motivazione e profili di revoca/ritiro degli atti amministrativi
Massime di principio
- Nella dismissione di immobili appartenenti a enti pubblici non opera una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: il riparto va fatto in base al petitum sostanziale e alla natura della posizione giuridica dedotta.
- Nella fase iniziale della procedura di alienazione immobiliare pubblica, in cui l'amministrazione individua i beni da dismettere e determina il prezzo, essa esercita poteri autoritativi e discrezionali; il privato conduttore è titolare di un interesse legittimo pretensivo alla corretta esercitazione di tali poteri.
- Il diritto soggettivo di opzione del conduttore sorge solo nella fase successiva, quando l'ente abbia formulato l'offerta in tutte le sue componenti ed abbia esaurito l'esercizio dei poteri pubblicistici; le controversie sulla sua spettanza appartengono allora al giudice ordinario.
- Se il ricorso investe le modalità di formazione della volontà discrezionale dell'amministrazione, la contestazione resta attratta alla giurisdizione amministrativa anche quando il privato deduca indirettamente la lesione dell'interesse a conseguire l'acquisto dell'immobile.
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