Sentenza del 19/02/2019 n. 715 - Comm. Trib. Prov. Caserta
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - Fatture relative ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti - Regime dell'onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo fornito non contiene lo svolgimento del processo né il dispositivo della sentenza. Pertanto non è possibile stabilire se il ricorso sia stato accolto o respinto, né individuare con certezza la parte vittoriosa. È riportato soltanto il principio relativo alla distribuzione dell'onere probatorio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la ripartizione dell'onere della prova in caso di fatture relative a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti. Per le operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi, anche indiziari o presuntivi, idonei a dimostrare che le operazioni non sono mai state effettuate; successivamente spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni. Per le operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve invece dimostrare, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, che la prestazione non è stata resa dal soggetto indicato in fattura. Gli elementi devono essere obiettivi e tali da porre un imprenditore mediamente esperto nella condizione di sospettare la frode; il contribuente deve poi dimostrare di non aver potuto conoscere la natura fraudolenta delle operazioni.
Massime di principio
- In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve prima fornire elementi probatori, anche presuntivi, che mettano in dubbio l'effettività dell'operazione; solo dopo tale dimostrazione il contribuente deve provare che la prestazione è stata realmente eseguita.
- In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve dimostrare che il soggetto indicato in fattura non è il reale prestatore o cedente e che esistono circostanze oggettive idonee a farne percepire la natura fraudolenta.
- La mera irregolarità formale della fattura o il semplice coinvolgimento in una filiera sospetta non sono necessariamente sufficienti: gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti.
- Il contribuente deve conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare la reale esecuzione delle operazioni e, nei casi di frode soggettiva, la propria buona fede e l'impossibilità di conoscere l'illecito usando l'ordinaria diligenza professionale.
- La valutazione della conoscibilità della frode va effettuata considerando le circostanze concrete e il comportamento che ci si può attendere da un imprenditore mediamente esperto.
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