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Sentenza

Sentenza del 19/02/2019 n. 715 - Comm. Trib. Prov. Caserta

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - Fatture relative ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti - Regime dell'onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il testo fornito non contiene lo svolgimento del processo né il dispositivo della sentenza. Pertanto non è possibile stabilire se il ricorso sia stato accolto o respinto, né individuare con certezza la parte vittoriosa. È riportato soltanto il principio relativo alla distribuzione dell'onere probatorio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la ripartizione dell'onere della prova in caso di fatture relative a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti. Per le operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi, anche indiziari o presuntivi, idonei a dimostrare che le operazioni non sono mai state effettuate; successivamente spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni. Per le operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve invece dimostrare, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, che la prestazione non è stata resa dal soggetto indicato in fattura. Gli elementi devono essere obiettivi e tali da porre un imprenditore mediamente esperto nella condizione di sospettare la frode; il contribuente deve poi dimostrare di non aver potuto conoscere la natura fraudolenta delle operazioni.

Massime di principio

  • In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve prima fornire elementi probatori, anche presuntivi, che mettano in dubbio l'effettività dell'operazione; solo dopo tale dimostrazione il contribuente deve provare che la prestazione è stata realmente eseguita.
  • In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve dimostrare che il soggetto indicato in fattura non è il reale prestatore o cedente e che esistono circostanze oggettive idonee a farne percepire la natura fraudolenta.
  • La mera irregolarità formale della fattura o il semplice coinvolgimento in una filiera sospetta non sono necessariamente sufficienti: gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti.
  • Il contribuente deve conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare la reale esecuzione delle operazioni e, nei casi di frode soggettiva, la propria buona fede e l'impossibilità di conoscere l'illecito usando l'ordinaria diligenza professionale.
  • La valutazione della conoscibilità della frode va effettuata considerando le circostanze concrete e il comportamento che ci si può attendere da un imprenditore mediamente esperto.

Testo integrale

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