Cassazione Penale, Sentenza n. 10662/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che aveva dichiarato prescrizione del reato ma confermato la condanna al risarcimento: 1) vizia procedurale per acquisizione irrituale della sentenza del Giudice di pace allegata dalla parte civile e assenza di contraddittorio; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa (artt. 52, 42, 43 c.p.), sostenendo proporzionalità e inevitabilità della reazione difensiva e documentazione delle lesioni riportate dall'imputato; 3) censura sulla determinazione del quantum della provvisionale senza corretta valutazione della documentazione medica e del consulente di parte
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che, anche se il documento fosse inutilizzabile, il ricorrente non ha spiegato la decisività dello stesso né dimostrato che, eliminato quel materiale, la decisione non reggesse alla "prova di resistenza". Sul secondo motivo ha giudicato la censura meramente ricostruttiva e aspecifica, non evidenziando errori di diritto o incongruenze motivazionali rilevanti per la cassazione. Il terzo motivo è stato considerato improcedibile in cassazione perché la determinazione della provvisionale non è sindacabile in questa sede. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore della parte civile (Euro 3.600,00 oltre accessori)
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
regola la necessità di provvedimento per rinnovazione/parziale acquisizione probatoria; il ricorrente sosteneva che documenti/provvedimenti non potevano essere utilizzati senza formale acquisizione
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
nullità per assenza del difensore in udienza; richiamata dalla difesa per sostenere che l'acquisizione della sentenza del Giudice di pace avrebbe violato il contraddittorio
art. 23-bis dl. 137/2020
norma che ha disciplinato il deposito delle sole conclusioni scritte in alcuni procedimenti; evocata per sostenere che non si potevano concludere istanze istruttorie/documentali con le sole conclusioni
artt. 52, 42, 43 cod. pen.
disciplinano la scriminante della legittima difesa (art. 52) e le cause di giustificazione/relativi concetti (art. 42, 43); il ricorrente lamentava mancata applicazione
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
richiama il principio che, nelle questioni di esclusione della responsabilità, l'incertezza può beneficiare l'imputato; invocato per sostenere che la scriminante doveva essere riconosciuta anche in presenza di dubbio
art. 606 cod. proc. pen.
elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente in gran parte aspecifici e ricostruttivi di fatto, non rientranti nella tipologia valutabile in cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
consente la condanna alle spese e ad altri oneri per il ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende
L. 23 giugno 2017, n. 103
richiamata per la modificazione degli effetti sanzionatori previsti dall'art. 616 c.p.p.; rilevante ai fini della condanna alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La censura circa l'inutilizzabilità di un documento introdotto dalla controparte richiede di dimostrare non solo l'illegittimità dell'acquisizione ma anche la decisività di quel documento per il giudizio: se il materiale residuo supera la "prova di resistenza" il motivo è destinato a fallire
- Le questioni di fatto e di valutazione della credibilità delle fonti probatorie (ricostruzioni alternative, contrasto tra versioni, apprezzamento delle lesioni) sono difficilmente sindacabili in Cassazione, che interviene prevalentemente su profili di diritto o su vizi motivazionali specifici e denunciabili secondo l'art. 606 c.p.p.
- La richiamata scriminante della legittima difesa richiede non solo la prospettazione di una diversa dinamica fattuale ma l'indicazione di un errore di diritto o di una manifesta illogicità della motivazione: semplici ricostruzioni alternative sono inadeguate in sede di legittimità
- La determinazione della provvisionale/non definitiva liquidazione del danno in sede di merito non è sindacabile con il ricorso per cassazione; tali voci andrebbero impugnate nei modi e nei gradi appropriati della decisione di merito
- Chi impugna davanti alla Cassazione deve curare la specificità delle doglianze (collegamento fra vizio denunciato e norma violata o contraddizione motivazionale) e dimostrare l'idoneità del vizio a incidere sull'esito del giudizio, pena l'inammissibilità e possibili condanne alle spese e ammende
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