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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05977/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non entra nel merito della responsabilità già affermata in appello, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo per genericità e carenza di specificità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 15 febbraio 2024, deducendo con un primo motivo l'erroneità della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza è generica, perché si limita a riproporre argomentazioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito, senza una effettiva correlazione critica con la motivazione impugnata e senza l'indicazione delle specifiche ragioni di diritto poste a fondamento del motivo. Per tale difetto di specificità il ricorso è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    mancanza di specificità del motivo

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso, desumibile dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già formulate in appello, senza un'effettiva critica delle ragioni decisorie, integra genericità.
  • La specificità del motivo richiede l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che rendono erronea la decisione impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per reiterare contestazioni di merito prive di autonoma consistenza argomentativa rispetto alla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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