Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1398/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza «della sentenza di accoglimento n. 132/2024 pubblicata il 03.12.2024 resa dalla Dott.ssa Maria Martina Marchini, quale Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Sondrio, all'esito del giudizio R.G. n. 223/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Sondrio in data 31.07.2025»;

Giustizia amministrativa202503031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva ordinato l'accredito di 1.500 euro sulla carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto all'accredito sulla carta del docente di complessivi 1.500 euro per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza era stata notificata al Ministero quale titolo esecutivo, ma l'amministrazione non aveva provveduto all'accredito. Il ricorrente ha inoltre chiesto l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per la parte relativa all'esecuzione del giudicato, dichiarando l'inottemperanza del Ministero e ordinandogli di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha nominato, per il caso di perdurante inerzia, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. Ha escluso il compenso del commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Ha invece respinto la domanda di astreinte, ritenendola manifestamente iniqua in rapporto alla natura e all'entità del debito, poiché avrebbe determinato una locupletazione o una sanzione eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure conseguenti, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La misura coercitiva pecuniaria può essere esclusa quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; nel caso concreto è stata negata per evitare una locupletazione in relazione alla natura e alla misura del debito.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine dilatorio decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, inteso come atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile.

  • art. 474 c.p.c.

    Rileva per individuare il titolo esecutivo come atto attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente.

  • art. 475 c.p.c.

    La spedizione in forma esecutiva costituisce concetto distinto dal titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è necessaria per l'esecuzione; è sufficiente la notificazione della sentenza munita di attestazione di conformità.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    La sentenza posta in esecuzione prevedeva la maggiorazione dell'importo dovuto mediante interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Ai fini del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, il titolo esecutivo coincide con l'atto giudiziale che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile; il termine decorre dalla notificazione del titolo presso la sede dell'amministrazione debitrice.
  • La spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c. è distinta dal titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non costituisce requisito necessario per l'esecuzione; per una sentenza è sufficiente la notificazione di una copia munita dell'attestazione di conformità.
  • In sede di ottemperanza, accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice deve ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente la decisione entro un termine e può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere negata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua o produca una locupletazione eccessiva in rapporto alla natura e all'entità del debito pubblico, anche alla luce dell'esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.