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Sentenza

Sentenza n. 1312/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento 1) della graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso AJ55 – Strumento Musicale negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado – Pianoforte, per le Regioni Calabria, Campania e Sicilia m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.-OMISSIS-– Regione destinataria della domanda: Campania; 2) quatenus opus, del bando di concorso pubblico recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 28 aprile 2020, n. 34, circa la “Valutazione dei titoli”, art. 12; “Predisposizione delle prove”, art. 13 e le “Graduatorie di merito finali”, art. 15, se interpretati in modo da ledere diritti ed interessi del ricorrente; 3) dei verbali di correzione della Commissione Esaminatrice sebbene di contenuto ed estremi sconosciuti alla parte ricorrente; 4) delle griglie e dei criteri di valutazione ulteriori rispetto alle indicazioni del bando di concorso ed adottati dalla Commissione Esaminatrice, sebbene di contenuto sconosciuti alla parte ricorrente, in quanto mai pubblicizzati o comunque resi noti ai candidati mediante opportuna pubblicazione; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale alla pubblicazione della graduatoria definitiva in contestazione, se ed in quanto ritenuto lesivo dei diritti degli interessi di parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202302059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di merito del concorso per la classe AJ55 – Strumento Musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado – Pianoforte, nonché atti di correzione, criteri e griglie di valutazione

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente contestava la graduatoria definitiva del concorso e, in via subordinata, alcune disposizioni del bando, i verbali di correzione e le griglie e i criteri di valutazione adottati dalla commissione esaminatrice. Le censure erano fondate sull'asserita presenza di quesiti errati e/o ambigui, che avrebbe determinato l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante e una collocazione deteriore nella graduatoria. Le amministrazioni costituite chiedevano il rigetto del ricorso e il Formez PA eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. Prima dell'udienza, il ricorrente depositava una dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.a., notificata alle controparti, chiedendo la declaratoria di estinzione e la compensazione delle spese per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR, senza esaminare il merito delle censure né decidere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Formez PA, ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ritenendo integrati i presupposti dell'art. 84, commi 1, 2 e 3, c.p.a.: rinuncia formalizzata e depositata, notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e mancata opposizione alla prosecuzione del giudizio. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 84, commi 1, 2 e 3, c.p.a.

    La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

    La rinuncia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non opposta da chi abbia interesse alla prosecuzione determina l'estinzione del processo; le spese possono essere compensate dal collegio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti quando sussistano esigenze di tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali delle parti mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, formalizzata secondo le modalità previste dall'art. 84 c.p.a., notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non opposta dalle parti interessate alla prosecuzione, determina l'estinzione del processo senza necessità di esaminare le questioni di merito o le eccezioni processuali non ancora definite.
  • In caso di rinuncia al ricorso, il collegio può compensare le spese di lite valutando le circostanze del caso, anche in deroga alla regola per cui il rinunciante deve sostenere le spese degli atti di procedura compiuti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni

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