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Sentenza

Sentenza del 05/10/2016 n. 19861 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento di Euro 547.202,93, emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Unico 2005 relativa all'anno d'imposta 2004, per IVA non riscossa, recupero di crediti d'imposta ritenuti non spettanti, sanzioni e interessi. Il Fallimento aveva dedotto la nullità della cartella per omessa preventiva comunicazione dell'avviso bonario prevista dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000. L'Agenzia delle Entrate ha contestato sia la valutazione della CTR, che aveva ritenuto inconferente il motivo d'appello, sia la qualificazione dell'omessa comunicazione come causa automatica di nullità, sostenendo che il controllo ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 non impone sempre il contraddittorio preventivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha chiarito che l'obbligo di inviare l'invito previsto dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, nei procedimenti di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis, sorge soltanto quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. In assenza di tali incertezze, la mancata comunicazione dell'esito del controllo o dell'avviso bonario non determina la nullità della cartella, potendo il contribuente contestare la pretesa direttamente impugnando la cartella. Poiché la sentenza impugnata e il controricorso non evidenziavano l'esistenza di specifiche incertezze rilevanti, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni

    Disciplina il controllo automatizzato e cartolare dei dati indicati nella dichiarazione, destinato principalmente alla correzione di errori materiali e formali. La comunicazione dell'esito è prevista per evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione, ma la sua omissione non comporta automaticamente la nullità della cartella.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter

    Controllo formale delle dichiarazioni

    Riguarda un controllo più incisivo rispetto al controllo automatizzato, fondato anche su documenti e dati esterni alla dichiarazione. Prevede una fase necessaria di interlocuzione con il contribuente e la comunicazione dei motivi della rettifica.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, comma 3

    È richiamato quale base normativa per la liquidazione automatizzata dell'IVA dichiarata.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5

    Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti

    L'obbligo di contraddittorio preventivo non è generalizzato per ogni iscrizione a ruolo derivante da controllo automatizzato: opera soltanto quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. In tale ipotesi l'omissione dell'invito può incidere sulla validità dell'iscrizione a ruolo e degli atti successivi.

  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 2-bis, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

    È richiamato come indice sistematico del collegamento tra l'invito previsto dallo Statuto del contribuente e i procedimenti di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, artt. 2 e 3

    Le disposizioni sono richiamate per distinguere la disciplina premiale relativa alla liquidazione automatizzata ex art. 36-bis da quella relativa al controllo formale ex art. 36-ter.

  • Costituzione, art. 53

    È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate nel motivo di ricorso, ma la decisione si concentra principalmente sull'interpretazione delle norme tributarie e sul presupposto delle incertezze rilevanti.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36-bis, l'avviso bonario non è sempre condizione necessaria per emettere validamente la cartella.
  • Il contraddittorio preventivo diventa obbligatorio quando il controllo evidenzia incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, cioè profili non meramente materiali o automatici che richiedono chiarimenti del contribuente.
  • La semplice omissione della comunicazione di irregolarità, in un controllo automatizzato privo di incertezze rilevanti, non determina di per sé la nullità della cartella.
  • Occorre distinguere il controllo automatizzato ex art. 36-bis, normalmente limitato ai dati dichiarati e agli errori materiali o formali, dal controllo formale ex art. 36-ter, che implica normalmente una specifica interlocuzione documentale con il contribuente.
  • Chi contesta la cartella per mancato avviso bonario deve allegare e dimostrare quali specifiche incertezze rilevanti avrebbero richiesto il contraddittorio preventivo; non è sufficiente invocare genericamente l'omessa comunicazione.
  • L'impugnazione può essere validamente esaminata anche se il motivo d'appello richiama una norma diversa da quella applicata dal giudice di primo grado, purché contesti sostanzialmente la stessa questione giuridica.

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