Sentenza del 06/11/2017 n. 4364 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 233/24/12 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, passata in giudicato, che aveva annullato 11 cartelle di pagamento e condannato l'agente della riscossione al pagamento delle spese di giudizio. La società chiedeva la restituzione di Euro 124.289,60, o della diversa somma effettivamente pignorata, oltre interessi e rivalutazione. Riscossione Sicilia ha eccepito sia la mancata corretta messa in mora dell'amministrazione competente sia la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di essere soltanto l'esecutore dell'incasso e non il titolare del credito.
La decisione
La Commissione Tributaria ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio di ottemperanza dovesse essere promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Agrigento, quale ente impositore e titolare del credito, e non nei confronti di Riscossione Sicilia. Inoltre, ha rilevato che la società non aveva messo in mora, tramite ufficiale giudiziario, l'Agenzia delle Entrate competente, requisito necessario per la procedibilità del giudizio dopo il decorso di trenta giorni senza adempimento. È stata confermata la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione. Le spese sono state compensate, con la formula "nulla per le spese".
Norme richiamate
Art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
consente al contribuente di esperire il giudizio di ottemperanza innanzi alla Commissione Tributaria per ottenere la concreta esecuzione di una sentenza
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione concreta di una sentenza tributaria passata in giudicato. La sua procedibilità presuppone anche la messa in mora, effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario, dell'ufficio competente ad eseguire la decisione, con successivo decorso di trenta giorni senza adempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza occorre individuare correttamente il soggetto obbligato dalla sentenza: di regola, per la restituzione di somme derivanti dall'annullamento di pretese tributarie, il destinatario è l'ente impositore titolare del credito e non necessariamente l'agente della riscossione.
- La messa in mora deve essere indirizzata all'amministrazione effettivamente competente a eseguire la sentenza e deve rispettare le formalità richieste, inclusa la notificazione tramite ufficiale giudiziario quando prevista.
- Prima di proporre l'ottemperanza è necessario verificare il passaggio in giudicato della sentenza, notificare correttamente la messa in mora e attendere il termine di trenta giorni senza adempimento.
- La proposizione del ricorso contro un soggetto privo di legittimazione passiva o senza la preventiva messa in mora dell'ufficio competente può comportare il rigetto o l'inammissibilità del giudizio, anche se la sentenza originaria riconosce il diritto del contribuente.
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