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Sentenza

Sentenza del 06/11/2017 n. 4506 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Irpef - Plusvalenza - Cessione infraquinquennale tra coniugi separandi - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata esclusa. La cessione effettuata nell'ambito della separazione è stata ritenuta coperta dall'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n. 74/1987, interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999. Pertanto, la plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale non è stata assoggettata a IRPEF.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente sosteneva che la cessione dell'immobile al marito, già comproprietario, era stata effettuata nell'ambito del procedimento di separazione personale. Di conseguenza, non avrebbe dovuto essere considerata una normale cessione immobiliare produttiva di plusvalenza imponibile, poiché l'art. 19 della legge n. 74/1987 prevede l'esenzione tributaria per gli atti posti in essere in esecuzione degli accordi di separazione o divorzio. La questione riguardava in particolare l'interpretazione ampia del termine "tasse", da intendere come riferito a ogni obbligazione tributaria e non soltanto alle tasse in senso tecnico, quindi anche all'IRPEF sulla plusvalenza.

Norme richiamate

  • Art. 19 della legge n. 74/1987

    Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

    La disposizione deve essere interpretata estensivamente: il riferimento a "ogni altra tassa" comprende ogni forma di obbligazione tributaria, incluse le imposte come l'IRPEF, quando l'atto sia effettivamente posto in essere nell'ambito e in esecuzione della separazione o del divorzio.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999

    La pronuncia ha avallato l'interpretazione ampia dell'art. 19 della legge n. 74/1987, estendendo l'esenzione agli atti funzionali alla definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi nell'ambito della crisi matrimoniale.

Massime di principio

  • Una cessione immobiliare tra coniugi può beneficiare dell'esenzione tributaria quando costituisce parte integrante e necessaria degli accordi o del procedimento di separazione o divorzio.
  • L'esenzione non riguarda soltanto le imposte indirette o le tasse in senso tecnico, ma può estendersi anche alle imposte dirette, inclusa l'IRPEF sulla plusvalenza, se l'atto è realmente funzionale alla sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
  • La semplice coincidenza temporale tra cessione e separazione non è necessariamente sufficiente: occorre dimostrare il collegamento concreto dell'atto con la separazione e la sua funzione di attuazione degli accordi tra i coniugi.
  • La regola opera per gli atti compiuti nell'ambito della crisi coniugale e non costituisce un'esenzione generale per ogni trasferimento immobiliare tra coniugi.
  • Per applicare correttamente il principio occorre esaminare il contenuto dell'accordo di separazione, il provvedimento giudiziale o l'atto negoziale e il nesso tra trasferimento e regolazione dei rapporti personali e patrimoniali.

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