Sentenza del 06/11/2017 n. 4459 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Credito IVA - Successivo alla procedura concorsuale - Compensazione volontaria - Credito fiscale anteriore - Applicabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa compensazione è stata ritenuta inapplicabile. Il credito IVA, essendo maturato successivamente all’apertura della liquidazione coatta amministrativa, non poteva essere utilizzato per soddisfare debiti tributari anteriori già ammessi o iscritti nello stato passivo. L’Amministrazione deve quindi procedere al rimborso del credito IVA alla società, senza operare la compensazione con i carichi pendenti anteriori.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’applicabilità dell’art. 28-ter del d.P.R. 602/1973 al rimborso di un credito IVA maturato dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa della società. L’Amministrazione sosteneva, in sostanza, la possibilità di effettuare una compensazione volontaria tra il credito IVA da rimborsare e debiti tributari anteriori, già iscritti nello stato passivo della procedura. La società contestava tale operazione, rilevando che avrebbe alterato la parità di trattamento tra i creditori e arrecato un pregiudizio alla massa concorsuale.
Norme richiamate
Art. 28-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
In sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’agente della riscossione procede alla verifica dell’esistenza di carichi iscritti a ruolo e, ricorrendone i presupposti, effettua la compensazione.
La norma sulla verifica dei carichi pendenti e sulla compensazione dei rimborsi non può essere applicata in modo da consentire il soddisfacimento di debiti tributari anteriori mediante un credito IVA maturato dopo l’apertura di una procedura concorsuale, quando ciò pregiudichi la massa dei creditori.
Principio della par condicio creditorum nelle procedure concorsuali
I creditori devono essere trattati secondo le regole della procedura concorsuale. Un credito sorto dopo l’apertura della procedura non può essere distolto per soddisfare selettivamente un debito anteriore, se ciò altera l’ordine e la parità di trattamento stabiliti nello stato passivo.
Massime di principio
- Per valutare la compensabilità in una procedura concorsuale occorre distinguere la data di nascita del credito da rimborsare e quella del debito tributario: la posteriorità del credito IVA può impedire la compensazione con debiti anteriori.
- Le regole ordinarie sulla compensazione dei rimborsi fiscali devono essere coordinate con le regole della procedura concorsuale e con il principio della par condicio creditorum.
- L’Amministrazione finanziaria non può utilizzare un rimborso maturato dopo l’apertura della procedura per ottenere, al di fuori del procedimento concorsuale, il pagamento di propri crediti anteriori già inseriti nello stato passivo.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare la data di apertura della procedura, la data di maturazione del credito fiscale, la data di insorgenza dei debiti tributari e il loro eventuale inserimento nello stato passivo.
- La conclusione può variare se credito e debito sono entrambi sorti dopo l’apertura della procedura o se ricorrono specifiche regole concorsuali che autorizzano la compensazione; pertanto, la valutazione deve essere effettuata caso per caso.
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