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Sentenza

Sentenza del 06/11/2017 n. 284 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Contributi consortili - Legittimazione passiva di soggetti diversi dal proprietario - Sussiste - Presupposti - Obbligo ex lege o assunto contrattualmente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione relativa al difetto di legittimazione passiva è stata respinta. La cooperativa, pur non essendo proprietaria, è stata ritenuta obbligata al pagamento dei contributi consortili perché il contratto le imponeva di sostenere gli oneri gravanti sull'immobile e la legge regionale estendeva a tali soggetti le attribuzioni e gli obblighi previsti per i proprietari.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa contestava la propria legittimazione passiva, sostenendo di non essere proprietaria del fondo nell'anno d'imposta considerato e di essere soltanto affittuaria. Il contratto di locazione, tuttavia, prevedeva che la conduttrice sostenesse anche gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull'immobile. La normativa regionale stabiliva inoltre che gli obblighi normalmente riferiti al proprietario possono gravare sull'affittuario, sul conduttore o sul titolare di diritti reali di godimento quando siano tenuti al pagamento del contributo consortile per legge o in base al contratto.

Norme richiamate

  • Legge regionale in materia di consorzi di bonifica

    Tutte le attribuzioni previste per i proprietari sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.

    La norma consente di individuare come soggetto obbligato al pagamento non solo il proprietario, ma anche l'affittuario, il conduttore o il titolare di un diritto reale di godimento, purché l'obbligo derivi direttamente dalla legge oppure da una clausola contrattuale.

  • Contratto di affitto

    Obbligo della parte conduttrice di far fronte anche agli oneri di qualsiasi natura gravanti sull'immobile.

    La clausola contrattuale è stata ritenuta sufficientemente ampia da includere anche i contributi consortili, rendendo la cooperativa obbligata al pagamento nonostante l'assenza della proprietà del fondo.

Massime di principio

  • L'obbligo di pagare contributi consortili può gravare, oltre che sul proprietario, anche sull'affittuario o sul conduttore quando la normativa applicabile lo prevede.
  • Una clausola contrattuale che pone a carico del conduttore gli oneri gravanti sull'immobile può includere i contributi consortili, se formulata in termini ampi e non esclusi da specifiche pattuizioni.
  • Per valutare la legittimazione passiva occorre esaminare sia la legge regionale applicabile sia il contratto, verificando se l'obbligo di pagamento derivi dalla legge o da un'assunzione contrattuale.
  • La mancata proprietà del fondo, da sola, non esclude la responsabilità per i contributi consortili quando il soggetto detentore o utilizzatore è individuato dalla legge o ha assunto contrattualmente il relativo onere.

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