Sentenza del 06/11/2017 n. 288 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Ici - Agevolazioni prima casa - Beneficio in capo al nucleo familiare - Sussiste - Possibilità, per i coniugi, di fruirne ciascuno su una diversa abitazione - Esclusione, salvo prova di frattura del rapporto di convivenza - Separazione di fatto - Onere della prova a carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità per due coniugi di fruire ciascuno dell'agevolazione prima casa su immobili diversi. L'Amministrazione sosteneva che il beneficio fosse riferibile al nucleo familiare e che, quindi, non potesse essere utilizzato due volte, salvo l'esistenza di una sentenza di separazione legale. Il contribuente deduceva invece una separazione di fatto dalla moglie, l'esistenza di residenze diverse e l'allontanamento dei figli, ormai maggiorenni, sostenendo che tali circostanze avessero determinato una concreta frattura della convivenza familiare.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La decisione ha escluso che fosse sempre necessaria una sentenza di separazione legale, riconoscendo che la separazione di fatto può essere rilevante se adeguatamente dimostrata. L'onere della prova resta a carico del contribuente, ma non può trasformarsi in una probatio diabolica. Poiché il ricorrente aveva fornito una pluralità di elementi idonei a sostenere la propria ricostruzione, gli è stata riconosciuta la possibilità di fruire dei benefici prima casa riferiti alle diverse abitazioni.
Norme richiamate
Disciplina dell'agevolazione prima casa
Il beneficio è stato interpretato, in linea generale, come riferibile al nucleo familiare e non automaticamente duplicabile dai coniugi su immobili diversi. Tuttavia, quando sia dimostrata una concreta e stabile frattura della convivenza, anche non formalizzata con separazione legale, può essere ammessa la fruizione distinta del beneficio.
Regole sull'onere della prova
Spetta al contribuente dimostrare le circostanze che giustificano la doppia residenza e la doppia agevolazione. La prova deve essere seria e articolata, ma non deve richiedere una dimostrazione impossibile o eccessivamente gravosa.
Massime di principio
- La doppia agevolazione prima casa per coniugi su immobili diversi non è normalmente ammessa quando permane una comune convivenza e l'unità del nucleo familiare.
- La separazione legale non costituisce necessariamente l'unico mezzo per dimostrare la cessazione della convivenza: può essere sufficiente una separazione di fatto, purché concreta, stabile e adeguatamente documentata.
- L'onere della prova ricade sul contribuente, che deve fornire una pluralità di elementi coerenti, come residenze effettivamente separate, diversa organizzazione della vita familiare, cessazione della convivenza e ulteriori circostanze oggettive.
- La sola dichiarazione del contribuente o la mera diversità anagrafica delle residenze potrebbero non bastare; è preferibile produrre elementi documentali e fattuali convergenti.
- La valutazione deve essere concreta e non meramente formale: l'assenza di una sentenza di separazione non esclude automaticamente il beneficio, così come la presenza del vincolo matrimoniale non lo rende automaticamente spettante.
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