Sentenza del 24/11/2016 n. 23958 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il diniego di rimborso delle somme versate ritenute indebitamente pagate, sostenendo di avere diritto, per il 2004, alla piena fruizione del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000. Secondo la società, l’Amministrazione aveva illegittimamente applicato le successive limitazioni introdotte dall’art. 62 della legge n. 289/2002 e dal relativo decreto attuativo, che avevano sospeso l’utilizzo del credito e ne avevano ridotto la fruizione al 49% per il 2003 e al 6% per gli anni successivi. I tre motivi riguardavano: la presunta violazione del principio di non contestazione; la falsa applicazione della normativa modificativa dell’agevolazione; e la violazione del divieto di retroattività delle norme tributarie, dell’affidamento del contribuente, dello Statuto del contribuente e dei vincoli comunitari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tutti i motivi erano privi dei quesiti di diritto richiesti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Anche la questione di legittimità costituzionale prospettata nel terzo motivo avrebbe richiesto l’indicazione del relativo quesito di diritto. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 6.000 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 388/2000, art. 8
Prevedeva il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, sulla cui originaria misura la contribuente fondava la richiesta di piena fruizione.
Legge n. 289/2002, art. 62
È stata considerata dalla sentenza come la disposizione successiva che ha inciso sulle modalità e sulla misura di utilizzazione del credito d’imposta, introducendo limitazioni rispetto al regime originario.
D.M. 6 agosto 2003, art. 1, comma 1, lett. a)
La disciplina attuativa richiamata prevedeva la sospensione dell’utilizzo del credito per un periodo iniziale e successive percentuali ridotte di fruizione.
Art. 366-bis c.p.c.
Imponeva, per i ricorsi soggetti ratione temporis alla disposizione, la formulazione di specifici quesiti di diritto a pena di inammissibilità. La loro omissione ha determinato l’esito del giudizio.
Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale
È stato invocato dalla contribuente a sostegno del divieto di applicazione retroattiva della normativa tributaria peggiorativa, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura per l’inammissibilità del ricorso.
Legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente, art. 3
La contribuente lo ha richiamato per sostenere il divieto di retroattività e la tutela dell’affidamento. La sentenza d’appello aveva escluso che tale disposizione costituisse, di per sé, un parametro per fondare un giudizio di illegittimità costituzionale.
Art. 111 Cost.
Richiamato insieme al principio di non contestazione, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per la mancanza del quesito di diritto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la normativa processuale applicabile richiede quesiti di diritto, la loro omissione può comportare l’inammissibilità del ricorso senza che la Corte esamini la fondatezza delle questioni sostanziali.
- Anche una questione di legittimità costituzionale deve essere collegata a un motivo di ricorso ammissibile e, nei casi soggetti all’art. 366-bis c.p.c., deve essere accompagnata dal quesito di diritto pertinente.
- Le contestazioni sulla retroattività di una norma tributaria, sulla tutela dell’affidamento e sulla riduzione di un’agevolazione devono essere formulate in modo tecnicamente completo e tempestivo; in mancanza, il giudice può non arrivare a valutarne il merito.
- La modifica legislativa delle modalità di fruizione di un credito d’imposta non viene automaticamente disapplicata per il solo fatto di essere peggiorativa: occorre verificare la disciplina applicabile, la maturazione del beneficio, l’eventuale efficacia retroattiva e la compatibilità con i principi costituzionali ed europei.
- La parte soccombente in cassazione, anche quando la decisione dipende da un vizio processuale, è normalmente condannata al pagamento delle spese del giudizio.
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