Cassazione Civile, Sentenza n. 38011/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Si trattava di una controversia definibile ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 10, 12 e 13 (procedura di definizione/definizione agevolata). Le norme prevedono la sospensione del processo su richiesta del contribuente che deposita la domanda di definizione e il pagamento; prevedono inoltre i termini per il diniego della definizione e l'eventuale richiesta di trattazione entro il 31.12.2020.
La decisione
Il giudice ha constatato che non era stato notificato alcun diniego della definizione né era stata presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020. Pertanto il processo è stato dichiarato estinto conformemente all'art. 6 citato. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate per espressa previsione di legge, ma nel dispositivo il Tribunale ha compensato le spese ("Spese compensate"). Inoltre è stato escluso l'obbligo per il ricorrente di pagare il cosiddetto "doppio contributo unificato", in quanto la norma che lo dispone ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si estende oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 6, commi 10, 12 e 13 (norma sulla definizione agevolata)
10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. 13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente.... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
La Corte interpreta questi commi nel senso che la mancata notificazione del diniego e/o la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro i termini conduce all'estinzione del processo; la regola sulle spese è applicabile salvo diversa decisione di compensazione nel dispositivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 (contributo unificato)
La disposizione che prevede il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e, secondo la Corte, non può essere estesa oltre i casi tipici (rigetto, inammissibilità, improcedibilità). Pertanto non si applica automaticamente nei casi di estinzione per mancata istanza di trattazione collegata alla definizione.
Cass. civ., sent. n. 23175/2015 (giurisprudenza richiamata)
Il principio richiamato è che il raddoppio del contributo unificato è una misura di natura eccezionale e sanzionatoria; di conseguenza la sua applicazione deve essere limitata ai casi espressamente previsti (rigetto, inammissibilità, improcedibilità) e non estesa per interpretazione analogica.
Massime di principio
- Se il contribuente usufruisce della procedura di definizione agevolata ma non ottempera ai termini previsti (per esempio non deposita l'istanza di trattazione entro il termine stabilito o non riceve/neppure viene notificato il diniego nei termini), il processo può essere dichiarato estinto per legge.
- L'estinzione per mancata istanza di trattazione non comporta automaticamente una decisione sul merito: comporta la cessazione del processo senza pronuncia di merito.
- Le spese del processo estinto sono in linea di principio a carico della parte che le ha anticipate, salvo che il giudice disponga diversamente (es. compensazione).
- La norma sul raddoppio del contributo unificato va applicata restrittivamente: si riserva ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non si estende per interpretazione analogica ai casi di estinzione legata alla definizione agevolata.
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