Sentenza n. 2386/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per il valore complessivo di euro 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 10 maggio 2025, ma il Ministero non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma senza rappresentare ragioni ostative all'adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato e ha verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza ai fini dell'esecuzione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la Carta del docente nei termini stabiliti dalla sentenza del giudice ordinario, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza del TAR. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a delegare altro dirigente o funzionario e stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni per l'intervento sostitutivo, senza compenso aggiuntivo. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulla somma liquidata dal giudice ordinario per ogni giorno di ulteriore ritardo, dalla notificazione della sentenza del TAR sino all'integrale adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla Carta del docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata
Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione ai fini dell'esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La penalità di mora può essere applicata quando l'inadempimento è ingiustificato, il comando giudiziale non presenta particolare complessità e la penalità non produce un effetto manifestamente iniquo.
art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015
La disposizione è richiamata quale modifica dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., relativo alla penalità di mora.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'Amministrazione non conformi la propria attività al comando giudiziale.
- Prima di proporre il giudizio di ottemperanza nei confronti di un'Amministrazione debitrice deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo ai fini dell'esecuzione.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successivo intervento sostitutivo.
- La penalità di mora può essere disposta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. quando l'inadempimento dell'Amministrazione sia ingiustificato, gli adempimenti imposti dal giudicato non siano particolarmente complessi e la misura non determini un effetto manifestamente iniquo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1010/2026 - Ancona, Sezione 2
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1698/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1749/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1750/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1751/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1752/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →