Ordinanza n. 51/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: quanto al ricorso n. 521 del 2025: -del provvedimento emesso dalla Prefettura-U.T.G. di Ancona, Sportello Unico per l’Immigrazione, in data 26 aprile 2025, Pratica n. P-AN/L/Q/2023/101002 notificato al ricorrente in pari data a mezzo deposito nell’apposito portale CIVES con cui si revoca il N.O. al rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato in favore del lavoratore bengalese SIRAZ Said, concesso al ricorrente in seguito all’assegnazione di una quota nell’ambito del c.d. DPCM Flussi per l’anno 2023, e di tutti gli atti preparatori, connessi e consequenziali. quanto al ricorso n. 522 del 2025: -del provvedimento emesso dalla Prefettura-U.T.G. di Ancona, Sportello Unico per l’Immigrazione, in data 26 aprile 2025, Pratica n. P-AN/L/Q/2024/101957, notificato al ricorrente in pari data a mezzo deposito nell’apposito portale CIVES , con cui si revoca il N.O. al rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato in favore del lavoratore bengalese KHAN Mohammed Feroz, concesso al ricorrente in seguito all’assegnazione di una quota nell’ambito del c.d. DPCM Flussi per l’anno 2024, e di tutti gli atti preparatori, connessi e consequenziali quanto al ricorso n. 527 del 2025: -del provvedimento emesso dalla Prefettura-U.T.G. di Ancona, Sportello Unico per l’Immigrazione, in data 25 marzo 2025, Pratica n. P-AN/L/Q/2024/101978, notificato al ricorrente in pari data a mezzo deposito nell’apposito portale CIVES, con cui si revoca il N.O. al rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato in favore del lavoratore bengalese ULLAH Junnun Rahmat, concesso al ricorrente in seguito all’assegnazione di una quota nell’ambito del c.d. DPCM Flussi per l’anno 2024, e di tutti gli atti preparatori, connessi e consequenziali Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HOSSAIN MONIR il 6 gennaio 2026 relativamente ai ricorsi 521/2025, 522/2025 e 527/2025 : -del provvedimento emesso dalla Prefettura-U.T.G. di Ancona, Area IV Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza Immigrazione, in data 9 ottobre 2025 notificato al ricorrente in data 10 ottobre 2025 a mezzo p.e.c. presso il proprio difensore, con cui si confermano i provvedimenti di revoca dei N.O. nn. P-AN/L/Q/2023/101002 del 24 aprile 2025, P-AN/L/Q/2024/101957 del 26 aprile 2025 e P-AN/L/Q/2024/101978 del 26 aprile 2025,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoche dei nulla osta al rilascio dei visti di ingresso per lavoro subordinato relativi a tre lavoratori bengalesi e successivo provvedimento prefettizio di conferma delle revoche
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con tre ricorsi riuniti nella fase cautelare, i provvedimenti della Prefettura di Ancona che avevano revocato i nulla osta al rilascio dei visti di ingresso per lavoro subordinato, ottenuti a seguito dell'assegnazione di quote nell'ambito dei DPCM Flussi per gli anni 2023 e 2024. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento del 9 ottobre 2025, notificato il 10 ottobre 2025, con cui la Prefettura aveva confermato le revoche. In sede cautelare il ricorrente ha contestato, tra l'altro, la valutazione del carattere stagionale dell'attività del datore di lavoro, la valutazione della capacità economica dell'impresa e il ruolo dell'asseverazione nell'attuale fase del procedimento.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi per la fase cautelare in ragione della connessione soggettiva e oggettiva. Ha ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere le istanze cautelari proposte contro il provvedimento confermativo del 9 ottobre 2025. In particolare, ha rilevato la necessità di un approfondimento nel merito sulla natura stagionale dell'attività del datore di lavoro, richiamando una precedente pronuncia del TAR Parma, e ha ritenuto non infondate le censure relative alla valutazione della capacità economica dell'impresa e al ruolo dell'asseverazione nella fase procedimentale considerata. In ragione del pregiudizio dedotto, ha sospeso il provvedimento confermativo esclusivamente ai fini del proseguimento del procedimento di ingresso e soggiorno dei lavoratori richiesti. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica di merito al 3 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale base per la decisione sulla domanda cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione dell'atto impugnato in relazione al pregiudizio dedotto e alla non manifesta infondatezza delle censure.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere accordata quando le censure richiedano un approfondimento nel merito e il ricorrente abbia dedotto un pregiudizio, anche mediante una misura conformata al solo proseguimento del procedimento amministrativo senza anticipare integralmente gli effetti della decisione di merito.
- La valutazione prefettizia sui presupposti economici del datore di lavoro nell'ambito del procedimento per l'ingresso di lavoratori stranieri deve essere adeguatamente approfondita e può essere oggetto di sospensione cautelare quando le relative contestazioni non risultino manifestamente infondate.
- La natura stagionale dell'attività del datore di lavoro costituisce una questione rilevante ai fini della legittimità della revoca del nulla osta per l'ingresso di lavoratori stranieri e, ove controversa, richiede un esame nel merito.
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