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Sentenza

Sentenza n. 4825/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00100/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, sede di Brescia, che aveva parzialmente annullato cartella e intimazione di pagamento relative a prelievi latte, respingendo le censure riferite all'annata 2008/2009

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori pubblici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado limitatamente alla pretesa relativa all'annata agraria 2008/2009. Ha dedotto: l'intervenuta prescrizione, sostenendo l'applicabilità del termine previsto dal regolamento CE n. 2988/95, ovvero del termine quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., o comunque del termine decennale ex art. 2946 c.c.; la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; l'erroneità del riconoscimento di effetti interruttivi permanenti alla costituzione in giudizio di AGEA; la decadenza di AGEA ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973; il contrasto della pretesa con la normativa unionale in materia di quote latte. Ha inoltre prospettato l'illegittimità o la nullità degli atti impositivi per contrasto con il diritto dell'Unione europea.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato, per la parte impugnata, la sentenza del TAR. Quanto alla prescrizione, ha ritenuto applicabile alla sorte capitale il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica; il termine breve previsto dall'art. 3 del regolamento CE n. 2988/95 non è stato ritenuto applicabile, trattandosi di una disciplina relativa alle azioni giudiziarie e non alla prescrizione dei crediti oggetto della controversia. Per gli interessi opera il termine quinquennale, ma anche tale termine non era maturato. La costituzione di AGEA nel giudizio relativo alla medesima pretesa aveva interrotto la prescrizione con effetto permanente ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c.; successivamente, la comunicazione della cartella del 27 settembre 2021 aveva nuovamente interrotto il termine. La mancata costituzione di AGEA nel giudizio relativo a una diversa annualità era irrilevante. È stata esclusa anche la decadenza prevista dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, poiché tale disciplina concerne le imposte dirette e l'IVA, mentre il prelievo supplementare latte è un credito non tributario, sebbene riscosso mediante ruolo e secondo strumenti propri della riscossione tributaria. Le censure relative al merito della pretesa e al contrasto con il diritto unionale sono state ritenute precluse, perché rivolte contro atti impositivi ormai definitivi e non contro la successiva cartella e intimazione, impugnabili soltanto per vizi propri. Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell'Unione europea determina, in via generale, annullabilità per violazione di legge e non nullità, salvo che sia incompatibile con il diritto unionale la stessa norma interna attributiva del potere, ipotesi non ricorrente. Sono stati esclusi i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, anche in ragione della definitività degli atti e del principio di certezza dei rapporti giuridici. L'appellante è stato condannato a rifondere alle amministrazioni resistenti, in solido, le spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    La sorte capitale del prelievo supplementare latte è soggetta al termine ordinario decennale, poiché il prelievo non costituisce una prestazione periodica.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    Il termine quinquennale per le prestazioni periodiche non si applica alla sorte capitale del prelievo supplementare latte; il termine quinquennale resta rilevante per gli interessi.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    La costituzione in giudizio dell'amministrazione nei giudizi relativi alla pretesa interrompe la prescrizione con effetto permanente.

  • art. 3, paragrafo 1, regolamento CE n. 2988/95

    Il termine previsto dalla disposizione riguarda le azioni giudiziarie in materia di irregolarità lesive degli interessi finanziari dell'Unione e non è stato ritenuto applicabile alla prescrizione del credito oggetto della controversia.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    I termini di decadenza previsti dalla disposizione si applicano alle imposte dirette e all'IVA, non al credito non tributario relativo al prelievo supplementare latte.

  • art. 17, comma 1, d.lgs. n. 46/1999

    Costituisce, insieme all'art. 18, la base normativa per la riscossione mediante ruolo degli importi dovuti per prelievo supplementare latte.

  • art. 18 d.lgs. n. 46/1999

    Disciplina, insieme all'art. 17, comma 1, la riscossione mediante ruolo dei crediti relativi al prelievo supplementare latte.

  • art. 8-quinquies d.l. n. 5/2009, convertito dalla l. n. 33/2009

    a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte ... è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46

    La riscossione coattiva dei prelievi supplementari latte avviene mediante ruolo secondo la disciplina richiamata, senza trasformare il credito in un'obbligazione tributaria.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    Le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo sono tipiche e tassative; il contrasto con il diritto dell'Unione europea, di regola, non determina nullità.

  • art. 133 c.p.a.

    La controversia relativa alla riscossione dei prelievi supplementari latte rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa, ma la cartella e l'intimazione restano impugnabili soltanto per vizi propri.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulla domanda e sui motivi rilevanti; le censure non espressamente esaminate sono implicitamente ritenute non decisive.

Massime di principio

  • Il prelievo supplementare latte non costituisce una prestazione periodica: la sorte capitale è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., mentre agli interessi si applica il termine quinquennale.
  • Il termine di prescrizione può essere interrotto con effetto permanente dalla costituzione dell'amministrazione nel giudizio relativo alla medesima pretesa; la mancata costituzione in un giudizio concernente una diversa annualità non incide sulla prescrizione della pretesa oggetto del giudizio successivo.
  • La riscossione mediante ruolo secondo la disciplina applicabile ai crediti tributari non attribuisce natura tributaria al credito per prelievo supplementare latte e non rende applicabili, per ciò solo, i termini di decadenza previsti dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 per le imposte dirette e l'IVA.
  • La cartella di pagamento e l'intimazione relative a crediti già definitivamente accertati sono atti prodromici all'esecuzione forzata e possono essere impugnati soltanto per vizi propri; non è possibile dedurre in tale giudizio censure rivolte contro il merito o la legittimità dell'atto impositivo presupposto ormai definitivo.
  • Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell'Unione europea determina, di regola, annullabilità per violazione di legge e non nullità, poiché le ipotesi di nullità ex art. 21-septies l. n. 241/1990 sono tassative. La nullità può configurarsi quando l'incompatibilità riguarda la stessa norma interna attributiva del potere, non quando concerne le modalità sostanziali di esercizio del potere.
  • Il principio di certezza dei rapporti giuridici impedisce, una volta divenuti definitivi gli atti amministrativi e decorso il termine per impugnarli, di rimetterne continuamente in discussione gli effetti mediante la contestazione degli atti successivi di riscossione.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàNullità del provvedimentoPrimato del diritto UE e disapplicazioneSilenzio della pubblica amministrazione

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