Cassazione Civile, Ordinanza n. 26833/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare del 1988 relativo alla compravendita di una serie di immobili, stipulato tra il promittente venditore e due figlie, promissarie acquirenti. Nel 2008 le acquirenti proposero azione ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento coattivo dei beni. Tra la notificazione della citazione e la prima udienza il convenuto morì; l'evento interruttivo non venne dichiarato e il processo proseguì come se il convenuto fosse contumace. Il tribunale accolse la domanda e trasferì gli immobili. Un altro familiare, venuto a conoscenza del processo, propose appello chiedendo anzitutto la nullità del giudizio di primo grado per mancata interruzione ex art. 299 c.p.c. e, nel merito, la nullità del preliminare per vendita di beni parzialmente altrui. In cassazione dedusse quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2932 c.c. perché la sentenza traslativa sarebbe stata pronunciata su un preliminare avente a oggetto beni parzialmente altrui; 2) omessa pronuncia sulle domande consequenziali alla nullità del primo grado, in particolare revoca del passaggio in giudicato e cancellazione delle trascrizioni; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese della parte rimasta involontariamente contumace; 4) violazione degli artt. 92 e 336, comma 1, c.p.c. per non aver ravvisato la soccombenza reciproca in ragione dell'accoglimento della nullità del giudizio di primo grado.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha chiarito che, in caso di preliminare di vendita di cosa altrui o parzialmente altrui, la sentenza ex art. 2932 c.c. è pronunziabile quando, al momento della decisione, venga meno l'altruità della cosa, cioè quando il promittente venditore o i suoi eredi acquistino la piena proprietà dei beni promessi in vendita. Nel caso concreto ciò era pacifico, perché gli eredi del venditore avevano acquisito la proprietà degli immobili nel corso del giudizio di primo grado. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia, ritenendo che il giudice avesse deciso sulla domanda di nullità del giudizio e che le ulteriori richieste non fossero coperte dall'art. 112 c.p.c.; ha poi ritenuto corretta la condanna alle spese della parte soccombente, anche se involontariamente contumace, e ha negato la soccombenza reciproca poiché, nonostante la nullità del primo grado, la parte era rimasta soccombente nel merito. Ricorso rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
La sentenza costitutiva è ammissibile anche nel preliminare avente a oggetto cosa altrui o parzialmente altrui, purché al momento della decisione sia venuto meno il difetto di titolarità del promittente venditore.
art. 299 c.p.c.
È richiamato quale norma sull'interruzione del processo per morte della parte; la sua violazione era dedotta, ma la sentenza di legittimità non ha accolto la censura nel merito della causa.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi solo sulle domande ed eccezioni effettivamente proposte; le richieste ulteriori, se non rientranti nel petitum dedotto, non integrano omissione di pronuncia.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese consegue alla soccombenza, anche se la parte soccombente è rimasta involontariamente contumace, quando la mancata costituzione non sia imputabile alla controparte vittoriosa.
artt. 92 e 336, comma 1, c.p.c.
L'accoglimento di una questione processuale non comporta di per sé soccombenza reciproca se la parte resta comunque soccombente nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
art. 1-bis, d.P.R. 115/2002
Norma richiamata in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel preliminare di vendita di cosa altrui o parzialmente altrui, l'azione ex art. 2932 c.c. può essere accolta se, al momento della decisione, il promittente venditore abbia acquistato la piena disponibilità del bene promesso, poiché viene meno l'ostacolo alla pronuncia costitutiva.
- Ai fini della decisione giudiziale rilevano anche i fatti sostanziali sopravvenuti nel corso del processo, se idonei a incidere sulla fondatezza della domanda al momento della pronuncia.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste solo quando il giudice non si pronunci su una domanda o eccezione effettivamente proposta; non ricorre per richieste consequenziali che esulino dal petitum o che risultino assorbite dalla decisione resa.
- La condanna alle spese segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. anche nei confronti della parte rimasta involontariamente contumace, ove la sua mancata difesa non sia imputabile alla controparte.
- La soccombenza reciproca non si configura per il solo accoglimento di una doglianza processuale quando la stessa parte risulti comunque soccombente nel merito.
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