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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4214/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze (sezione riesame) che, in parte, aveva escluso l'aggravante 'mafiosa' di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. (per alcuni profili) e aveva confermato la misura custodiale in carcere per i fratelli Diana. Il P.M. chiedeva la cassazione per omissione di riconoscimento dei riscontri forniti da più collaboratori di giustizia circa il ruolo di "recettore" di liquidità destinata alla cassa del clan dei Casalesi; i difensori degli imputati censuravano la sussistenza delle esigenze cautelari e l'esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. Durante il procedimento difensore ha dichiarato rinuncia ai ricorsi a seguito della sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, ma la rinuncia è stata ritenuta invalida per mancanza della procura speciale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi (sia quello del P.M., esclusivamente nella parte relativa alla configurabilità dell'aggravante mafiosa per Giuseppe Diana, sia quelli degli imputati). In particolare, il ricorso del P.M. è stato ritenuto manifestamente infondato perché il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la mancata configurazione dell'aggravante (circostanza di natura soggettiva legata al 'motivo a delinquere') e la Corte non poteva sostituirsi alla valutazione di merito sui dati dichiarativi. Quanto ai ricorsi difensivi, la rinuncia è stata considerata invalida per mancata procura speciale, e la Corte ha confermato la congruità e la logica delle valutazioni del Tribunale riguardo al pericolo di reiterazione e all'esclusiva adeguatezza della custodia in carcere; ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 500 ciascuno alla Cassa delle ammende. Si segnala che, nel frattempo, le misure cautelari erano state sostituite con arresti domiciliari (22/10/2021 per Raffaele; 08/11/2021 per Giuseppe), ma tale fatto non ha reso valida la rinuncia priva di procura speciale.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    "per aver agito al fine di favorire e rafforzare l'associazione camorristica"

    L'aggravante è qualificata come circostanza soggettiva inerente al motivo a delinquere; occorre dimostrare la finalità specifica delle condotte (che mirino a favorire l'organizzazione mafiosa). La Corte ha ritenuto che il giudice del merito avesse adeguatamente valutato l'insussistenza di tale finalità per i fatti contestati.

  • Sez. U., n. 8545 del 19/12/2019 (Chioccini), Rv. 278734

    prescrizione della natura soggettiva della circostanza

    Richiama il principio secondo cui la qualificazione 'per favorire l'associazione' attiene al movente e richiede un apprezzamento indiziario specifico e congruamente motivato.

  • Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014 (Preiti)

    giurisprudenza sul requisito della procura speciale per rinuncia valida

    La rinuncia all'impugnazione da parte del difensore richiede la procura speciale depositata in atti; la mancata produzione della procura rende la rinuncia invalida.

  • Sentenza della Suprema Corte n. 33959 del 2021

    valutazione critica della motivazione del riesame sulla aggravante mafiosa

    In precedente giudizio di legittimità era stato censurato un difetto di motivazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza dell'aggravante; da ciò era derivato il rinvio perché il giudice di merito riesaminasse il quadro indiziario alla luce dei principi di diritto.

Massime di principio

  • L'aggravante 'per aver agito al fine di favorire l'associazione mafiosa' ha natura soggettiva: è necessario fornire specifici e congrui elementi indiziari dai quali dedurre il movente criminoso, non bastano affermazioni apodittiche.
  • In sede di cassazione non è consentito rivedere la valutazione di attendibilità e di incidenza probatoria compiuta dal giudice del merito se questa è logica, analitica e congruamente motivata; la Corte si limita a verificare la legittimità della motivazione.
  • Le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia possono costituire riscontri rilevanti, ma il loro valore probatorio va valutato nel complesso degli elementi investigativi e non automaticamente riconosciuto come decisivo per configurare un'aggravante soggettiva.
  • La rinuncia all'impugnazione da parte del difensore richiede il deposito della procura speciale; senza tale atto la rinuncia è invalida e il ricorso resta pendente/ammissibile fino a diversa determinazione.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, ruolo organizzativo, disponibilità di mezzi e reti di comunicazione) può giustificare la custodia in carcere anche in presenza di fatti anteriore, specie se il giudice del riesame motiva in modo approfondito la gravità, la reiterazione e l'organizzazione dei fatti.
  • La sostituzione successiva della misura cautelare con gli arresti domiciliari non determina automaticamente la validità di atti processuali collegati (es. rinunce) se questi non rispettano i requisiti formali richiesti.

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