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Ordinanza

Ordinanza n. 9436/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento o per la dichiarazione di nullità ex art. 114 c.p.a. - del provvedimento prot. “0003446.12-11-2025. h.13:43” datato 12 novembre 2025 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, recapitato in data 21novembre 2025 alla ricorrente, nella parte in cui la suddetta Amministrazione, nel riprovvedere come richiesto dalla sentenza del T.A.R. Lazio - Roma n. 9860/2022 sulla istanza della ricorrente presentata ai fini del riconoscimento in Italia dei propri titoli e della propria formazione professionale ottenuti in Bulgaria, immotivatamente e illegittimamente rigetta l’istanza di riconoscimento della ricorrente per le classi di concorso A-11 e A-13, con ciò denegando il diritto della ricorrente di vedersi riconosciuti dall'autorità competente i propri titoli professionali e la propria formazione ottenuti in Bulgaria, ed eludendo o comunque violando il giudicato formatosi in materia con la sentenza n. 9860/2022 dell’ecc.mo Giudice adìto; - del parere tecnico, acquisito al prot. DGOSV n. 55571 del 15 ottobre 2025, cennato dal provvedimento prot. “0003446.12-11-2025. h.13:43” e reso dal valutatore esperto in ordine alla formazione posseduta dall’interessata; - di ogni altro atto o presupposto, successivo o conseguenziale, ancorché allo stato non noto

Giustizia amministrativa202600555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione dell'ordinanza cautelare che aveva sospeso il diniego di riconoscimento del titolo estero e imponeva il ripristino dello status quo ante

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il provvedimento ministeriale del 12 novembre 2025, con il quale era stata respinta la richiesta di riconoscimento in Italia dei titoli e della formazione professionale conseguiti in Bulgaria per le classi di concorso A-11 e A-13, nonché il parere tecnico presupposto. Nel corso del giudizio, il TAR aveva accolto la domanda cautelare con ordinanza del 6 febbraio 2026, n. 849, ravvisando un ragionevole fumus boni iuris e sospendendo l'efficacia del provvedimento. La ricorrente ha quindi proposto, ai sensi dell'art. 59 c.p.a., un'istanza motivata per l'adozione di misure attuative della cautelare, deducendo la mancata esecuzione dell'ordinanza da parte dell'Amministrazione, rimasta inerte. L'inerzia aveva inciso sul passaggio di ruolo nella classe di insegnamento e determinato l'interruzione del contratto di insegnamento in essere.

La decisione

Il Collegio accoglie l'istanza ex art. 59 c.p.a., rilevando che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione all'ordinanza cautelare n. 849/2026, in particolare nella parte relativa alla sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e alla tutela della posizione della ricorrente, cui non poteva derivare un pregiudizio dal ritardo nella definizione del procedimento di riconoscimento del titolo estero. Ordina al Ministero, avvalendosi dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, di eseguire l'ordinanza cautelare entro il 30 maggio 2026, mediante integrale sospensione degli effetti del diniego e ripristino dello status quo ante. Nomina sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia: il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, dovrà intervenire entro quindici giorni dalla ricezione di un'ulteriore istanza della ricorrente successiva alla scadenza del termine assegnato. Il Ministero è condannato alle spese della fase, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l’interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese.

    La mancata esecuzione, totale o parziale, di un provvedimento cautelare consente alla parte interessata di chiedere al TAR misure attuative; il giudice può esercitare i poteri propri dell'ottemperanza, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare originaria, già accolta dal TAR con sospensione dell'efficacia del provvedimento ministeriale.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe come possibile fondamento della domanda di dichiarazione di nullità, ma non specificamente applicato nella decisione sull'istanza attuativa.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione, totale o parziale, di un'ordinanza cautelare legittima la parte interessata, previa istanza motivata e notificata alle altre parti, a chiedere al TAR le opportune misure attuative ai sensi dell'art. 59 c.p.a.
  • Nella fase di attuazione della tutela cautelare il TAR esercita i poteri propri del giudizio di ottemperanza e può imporre all'amministrazione un termine per adempiere, ordinando la sospensione integrale degli effetti dell'atto impugnato e il ripristino dello status quo ante quando ciò sia necessario a rendere effettiva la misura cautelare.
  • Il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione di una misura cautelare non può tradursi in un pregiudizio per il destinatario della tutela durante la pendenza del procedimento amministrativo cui la cautelare si riferisce.
  • In caso di perdurante inerzia successiva alla scadenza del termine assegnato, il giudice può nominare sin dall'ordinanza attuativa un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a una successiva istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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