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Sentenza

Sentenza n. 6791/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: sentenza del TAR che aveva accolto la domanda risarcitoria per l’illegittima formazione di una graduatoria d’istituto relativa a incarichi di insegnamento a tempo determinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il risarcimento del danno derivante dall’illegittima formazione e reiterazione della graduatoria d’istituto per il settore disciplinare CODI/23-Canto. Una prima graduatoria era stata annullata o comunque riconosciuta illegittima per difetto di motivazione in sede di ricorso straordinario; la successiva riedizione del potere era stata poi annullata dal TAR, che aveva rilevato l’erronea valutazione dei titoli e una disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, disponendo la rinnovazione delle valutazioni da parte di una nuova commissione. Il TAR aveva quindi riconosciuto al docente il danno derivante dalla mancata assunzione nell’anno scolastico 2021/2022, liquidandolo equitativamente nel 70% della retribuzione netta che avrebbe potuto percepire, detratte eventuali indennità di disoccupazione o altre somme, oltre a interessi e rivalutazione. L’amministrazione ha proposto appello deducendo: 1) tardività della domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 30, comma 4, c.p.a., assumendo che l’esecuzione spontanea della sentenza del TAR e la successiva stipulazione del contratto integrassero acquiescenza e facessero decorrere il termine di 120 giorni; 2) inammissibilità o infondatezza della domanda per violazione del divieto di venire contra factum proprium e abuso del diritto, in ragione delle successive dimissioni volontarie del docente; 3) assenza della colpa dell’amministrazione, trattandosi di valutazioni connotate da discrezionalità tecnica, e insussistenza di una perdita di chance risarcibile; 4) violazione dell’onere della prova quanto alla dimostrazione del danno patrimoniale; 5) omessa pronuncia sull’asserito concorso colposo del danneggiato nell’aggravamento del danno, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c. e dell’art. 30, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello. Quanto alla tardività, ha escluso che l’esecuzione della sentenza di primo grado e la stipulazione del contratto costituissero acquiescenza, poiché le sentenze del TAR sono provvisoriamente esecutive e l’amministrazione, eseguendo il comando giudiziale, adempiva a un obbligo legale vincolato. Tali comportamenti non avevano un significato univoco e concordante di rinuncia all’impugnazione; inoltre, l’acquiescenza, producendo effetti preclusivi sia sull’impugnazione sia sulla decorrenza del termine per l’azione risarcitoria, avrebbe dovuto risultare da una condotta certa e inequivocabile. Il motivo relativo alle dimissioni è stato respinto perché esse erano intervenute successivamente e riguardavano un periodo diverso da quello in cui si era prodotto il danno, riferito all’anno scolastico 2021/2022; non erano quindi idonee a incidere sul danno già verificatosi e potevano dipendere da molteplici ragioni personali, senza denotare abuso o malizia. È stata confermata anche la sussistenza dell’illegittimità e della colpa dell’amministrazione. Il difetto di motivazione della prima graduatoria non costituiva un vizio meramente formale, ma rivelava un cattivo esercizio del potere e una colpa di organizzazione. La successiva riedizione del potere aveva inoltre confermato l’erronea valutazione dei titoli e la disparità di trattamento, già accertata con sentenza passata in giudicato. Il giudice ha precisato che tale accertamento non comportava una sostituzione nelle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione, ma si limitava a rilevare obiettivamente la disparità tra candidati a parità di titoli. Quanto alla quantificazione, il ricorso al criterio equitativo e alla liquidazione di una percentuale della retribuzione netta è stato ritenuto conforme ai criteri applicabili alla mancata o ritardata assunzione. Il danneggiato doveva allegare il pregiudizio derivante dalla perdita del posto e delle relative retribuzioni, mentre la prova dell’aliunde perceptum gravava sull’amministrazione. È stata infine esclusa la sussistenza di un concorso colposo del docente, poiché egli aveva tempestivamente impugnato gli atti illegittimi e le successive dimissioni non riguardavano il periodo oggetto del risarcimento. L’amministrazione è stata condannata anche alle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    La limitazione del risarcimento derivante dalla condotta del danneggiato non opera quando le conseguenze dannose siano esclusivamente imputabili all’amministrazione e il danneggiato non abbia aggravato il pregiudizio.

  • art. 30, comma 4, c.p.a.

    Il termine decadenziale per l’azione risarcitoria collegata a un giudicato non decorre dalla mera esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione, se tale comportamento non integra acquiescenza in modo chiaro, univoco e concordante.

  • art. 33, comma 2, c.p.a.

    Le sentenze dei TAR sono provvisoriamente esecutive; pertanto l’esecuzione spontanea della sentenza sfavorevole costituisce, di regola, adempimento di un obbligo legale e non manifestazione di acquiescenza.

  • art. 64, comma 1, c.p.a.

    La parte che agisce per il risarcimento deve allegare e dimostrare il danno; tuttavia, per la mancata o ritardata assunzione, è sufficiente allegare la perdita del posto e delle relative retribuzioni, mentre la prova dell’aliunde perceptum grava sull’amministrazione.

  • art. 92, comma 3, c.p.a.

    In assenza di notificazione della sentenza, il termine ordinario per la sua definitività è collegato al decorso del termine previsto dalla disposizione.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Il risarcimento può essere ridotto o escluso solo se il creditore abbia concorso colposamente ad aggravare conseguenze dannose evitabili con l’ordinaria diligenza; tale concorso non è ravvisabile nelle successive dimissioni relative a un periodo estraneo al danno già prodotto.

  • art. 329 c.p.c.

    L’acquiescenza deve risultare da una condotta incompatibile con la volontà di impugnare; la disposizione non disciplina espressamente gli effetti dell’acquiescenza sulla decorrenza del termine per l’azione risarcitoria.

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    La decorrenza del termine per l’azione risarcitoria collegata alla definitività della sentenza presuppone l’effettiva definitività della decisione e non può essere anticipata sulla base di una condotta amministrativa equivoca.

Massime di principio

  • L’esecuzione spontanea di una sentenza del TAR provvisoriamente esecutiva non integra, di per sé, acquiescenza alla decisione, poiché costituisce normalmente adempimento di un obbligo legale; affinché produca effetti preclusivi sull’impugnazione e anticipi la decorrenza del termine per l’azione risarcitoria, l’acquiescenza deve risultare da una condotta chiara, univoca e inequivocabile.
  • Il difetto di motivazione di una graduatoria, quando impedisca di comprendere la valutazione dei titoli e si accompagni alla successiva emersione di errori valutativi e disparità di trattamento, non costituisce un vizio meramente formale, ma può rivelare un cattivo funzionamento dell’organizzazione amministrativa e fondare la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione.
  • L’accertamento giudiziale della disparità di trattamento nella valutazione di titoli comparabili può fondare il risarcimento della perdita di chance senza costituire un’indebita sostituzione del giudice nelle valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione, quando il giudice si limiti a una verifica obiettiva e comparativa dei punteggi.
  • In caso di mancata o ritardata assunzione imputabile alla pubblica amministrazione, il danno può essere liquidato equitativamente mediante una percentuale della retribuzione netta che il candidato avrebbe percepito; il lavoratore deve allegare la perdita del posto e delle relative retribuzioni, mentre la prova dell’aliunde perceptum grava sull’amministrazione.
  • Le dimissioni volontarie intervenute successivamente al periodo in cui si è prodotto il danno non integrano automaticamente abuso del diritto o concorso colposo del danneggiato e non incidono sulla risarcibilità della perdita retributiva già causalmente determinata dall’illegittimo esercizio del potere amministrativo.
  • Ai fini della responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione, l’accertamento dell’illegittimità dell’attività amministrativa può costituire indice della colpa di organizzazione quando l’illegittimità evidenzi un cattivo esercizio del potere e abbia impedito al privato di conseguire il bene della vita cui aspirava.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del dannoConcorsi pubbliciAppello
RamiResponsabilità della pubblica amministrazionePubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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