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Sentenza

Sentenza n. 2001/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento a – del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Napoli ha assunto una informativa antimafia ostativa in danno di-OMISSIS- ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011; b – della nota dell’UTG di Napoli prot. n.-OMISSIS-di trasmissione del provvedimento sub a); c - del verbale GIA n.-OMISSIS-; d - di tutti gli atti istruttori delle Autorità di P.S., richiamati a fondamento del provvedimento sub a), ed in particolare: - della Relazione Finale in data 18.03.2024; - della nota della DIA prot. n. -OMISSIS- - della nota della DIA prot. n-OMISSIS- e – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202404485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Napoli, con i relativi atti istruttori e presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'informativa antimafia ostativa fondata sulla ritenuta riconducibilità dell'impresa e di altre società amministrate dal medesimo soggetto alla criminalità organizzata, nonché su rapporti commerciali con una società già destinataria di interdittiva e su risalenti rapporti dell'amministratore con esponenti mafiosi. Sono stati dedotti, tra gli altri, l'insussistenza di concrete ingerenze mafiose nell'attività d'impresa, la violazione del contraddittorio procedimentale, la mancata valutazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 e l'omessa motivazione sull'occasionalità dell'agevolazione e sulla possibilità di bonifica dell'impresa. In sede cautelare il TAR aveva già ritenuto meritevole di considerazione la censura relativa alla mancata attivazione del contraddittorio ex art. 92 d.lgs. 159/2011.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla censura relativa alla violazione dell'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011, assorbendo gli altri motivi. Il contraddittorio procedimentale costituisce la regola e può essere omesso soltanto in presenza di particolari esigenze di celerità, specifiche, concrete e puntualmente motivate. La Prefettura aveva giustificato l'omissione richiamando la gravità degli indizi, l'elevata probabilità del collegamento mafioso e l'urgenza di impedire alla società di operare in un settore esposto al rischio di infiltrazione. Tali elementi, tuttavia, coincidono con i presupposti ordinari dell'interdittiva e con la finalità stessa dell'istituto, sicché non dimostrano l'impossibilità di attendere il termine della fase partecipativa e non soddisfano l'onere motivazionale rafforzato richiesto dalla legge. Il TAR ha inoltre evidenziato che il contraddittorio ha una funzione sostanziale e proattiva, poiché consente il self-cleaning e la valutazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis; la Prefettura deve quindi svolgere non solo una diagnosi del rischio infiltrativo, ma anche una valutazione prognostica sulla capacità dell'operatore economico di fronteggiarlo mediante misure correttive. È stata annullata l'interdittiva, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione all'esito del contraddittorio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011

    Disciplinano l'informazione antimafia e il potere prefettizio di adottare il provvedimento interdittivo in presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    particolari esigenze di celerità del procedimento

    Il contraddittorio procedimentale costituisce la regola; la sua omissione è ammessa solo in presenza di esigenze concrete, specifiche e puntualmente motivate, diverse dal mero rischio di infiltrazione mafiosa o dalla finalità dell'interdittiva.

  • art. 92, comma 2-quater, d.lgs. 159/2011

    Il contraddittorio consente una funzione proattiva di self-cleaning dell'impresa.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Prevede gli istituti di prevenzione collaborativa, che devono essere considerati nell'ambito della valutazione prognostica sulla capacità dell'impresa di neutralizzare il rischio infiltrativo.

Massime di principio

  • Nel procedimento finalizzato all'adozione di un'informazione antimafia interdittiva, il contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 costituisce la regola e può essere omesso soltanto per particolari esigenze di celerità effettive, concrete e specificamente motivate.
  • La gravità del quadro indiziario, la probabilità del collegamento mafioso, il rischio di infiltrazione e la necessità di espellere l'impresa dal circuito legale non costituiscono, da soli, particolari esigenze di celerità, perché sono elementi intrinseci alla funzione e ai presupposti dell'interdittiva; il loro richiamo generico vanifica la disciplina del contraddittorio.
  • Quando omette il contraddittorio, la Prefettura deve indicare le specifiche circostanze che rendono impossibile attendere la conclusione della fase partecipativa, adempiendo a un onere motivazionale rafforzato.
  • Il contraddittorio nell'ambito dell'informazione antimafia ha natura sostanziale e proattiva: non serve soltanto alla difesa dell'impresa, ma consente di valutare il self-cleaning e le misure di prevenzione collaborativa, nonché la capacità dell'operatore economico di neutralizzare il rischio infiltrativo e riallinearsi all'economia lecita.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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