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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28606/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di rinvio che ha confermato la condanna per furto aggravato e, in particolare, la sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa prevista dall'art. 61 n. 5 cod. pen. L'imputato sostiene errata applicazione della norma e travisamento della prova: la difesa ha dedotto che, al momento del fatto, nel locale erano presenti altri due soggetti (quindi non vi sarebbe stata una situazione di diminuita capacità di reazione della parte offesa) mentre la Corte ha ritenuto che l'ingresso dell'imputato sia avvenuto in un locale temporaneamente incustodito, con la persona offesa momentaneamente allontanata per gettare l'immondizia e senza altri presenti, circostanza che avrebbe concretamente ostacolato la difesa

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la corretta applicazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen. nel caso concreto, ritenendo che sussistesse una situazione di vulnerabilità della parte offesa (allontanamento momentaneo del titolare e assenza di altre persone nel locale) e che l'imputato ne avesse approfittato. La Corte ha ritenuto non sussistente il travisamento della prova, valorizzando la convergenza delle dichiarazioni e le immagini di videosorveglianza che indicavano l'imputato come unico presente nel momento del fatto. Ha inoltre precisato che la presenza di telecamere non esclude di per sé la circostanza aggravante. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.

    Circostanza aggravante della minorata difesa: si integra quando circostanze di tempo, luogo o persona, di cui l'agente ha profittato, si traducono concretamente in una situazione di vulnerabilità della vittima che ostacola la pubblica o privata difesa; non basta l'idoneità astratta delle circostanze, è necessario un accertamento concreto e prognostico ex ante e la prova che l'agente ne abbia effettivamente approfittato

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che configura il reato di furto, cui si riferisce la fattispecie giudicata

  • art. 625, n. 4 cod. pen.

    Aggravante collegata a determinate modalità o circostanze del furto (richiamata nel quadro della fattispecie in primo grado)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione

  • art. 23, comma 8 d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. dalla legge 18/12/2020 n. 176

    Norma citata in relazione alla facoltà del Sostituto Procuratore generale di concludere per iscritto in assenza di richiesta di trattazione orale

  • Sez. U., sent. n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per il principio che l'applicazione dell'art. 61 n. 5 richiede tre verifiche: a) esistenza astratta della circostanza di tempo/luogo/persona; b) produzione concreta dell'effetto di ostacolo alla difesa; c) che l'agente ne abbia profittato

Massime di principio

  • Per configurare l'aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.) è necessario un accertamento concreto e caso per caso: non basta l'idoneità astratta della circostanza, occorre che abbia effettivamente inciso sulla capacità di difesa della vittima
  • La prova va valutata nella sua globalità (deposizioni, immagini video, elementi di contesto): dichiarazioni apparentemente contraddittorie possono essere superate dalla convergenza di più elementi probatori
  • La configurabilità dell'aggravante richiede tre passaggi: esistenza della circostanza in astratto, produzione dell'effetto ostacolante in concreto, e approfittamento dell'agente di tale condizione
  • La temporanea assenza del titolare o la mancanza di altre persone sul luogo possono integrare la minorata difesa se risultano dall'accertamento fattuale che nessun altro era presente e ciò ha agevolato l'azione delittuosa
  • La presenza di sistemi di videosorveglianza non esclude automaticamente la sussistenza della circostanza aggravante: una telecamera può facilitare l'identificazione ma non aumenta necessariamente la difesa concreta della vittima
  • Per contestare il giudizio motivazionale (travisamento della prova) la difesa deve dimostrare l'esistenza di un errore manifesto, illogicità o contraddizione insanabile nella valutazione delle prove
  • Nelle ipotesi di furto, l'analisi delle circostanze di tempo, luogo e persone deve sempre essere concreta e prognostica ex ante, evitando automatismi che renderebbero l'aggravante applicabile in ogni caso di temporanea assenza di vigilanza

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