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Sentenza

Sentenza del 05/10/2023 n. 5517 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Registro - Ricognizione di debito - Costituisce dichiarazione di scienza - Assenza di modifiche a situazioni giuridiche pregresse - Atto non avente contenuto patrimoniale - Imposta di registro in misura fissa - E' dovuta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha sottoscritto atto notarile (18/09/2018, rep. 180) con il quale si riconosceva debitrice nei confronti di S. per €650.000. Il notaio aveva liquidato l'imposta di registro in misura fissa; l'Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di liquidazione richiedendo invece l'imposta proporzionale dell'1% (art. 3 Tariffa parte prima DPR 131/86). La controversia verteva sulla qualificazione fiscale dell'atto: se si trattasse di un atto avente contenuto patrimoniale (soggetto a imposta proporzionale) o di una mera ricognizione/ dichiarazione di scienza (soggetta a imposta fissa). In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; l'Agenzia aveva impugnato la sentenza in appello.

La decisione

La Corte regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando che la ricognizione del debito è una mera dichiarazione di scienza che non modifica la sfera patrimoniale del debitore ma si limita a confermare un'obbligazione già esistente. Pertanto l'atto è da assoggettare all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 DPR 131/1986 (o, alternativamente, tra le scritture private non autenticate soggette a imposta fissa), e non all'imposta proporzionale dell'1%. La Corte ha quindi confermato la decisione di primo grado e ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio (liquidate in €1.000). La decisione richiama anche che, sebbene il R.D. n. 3269/1923 menzionasse la ricognizione del debito nella Tariffa, tale specifica menzione non è stata replicata nel DPR 131/1986, il che è coerente con la natura non patrimoniale della ricognizione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 131/1986 - art. 11

    Applicata dalla corte per stabilire che gli atti non aventi contenuto patrimoniale (tra cui rientra la ricognizione di debito intesa come mera dichiarazione di scienza) sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

  • Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/1986 - art. 3

    Norma che prevede l'imposta proporzionale dell'1% per taluni atti a contenuto patrimoniale; l'Agenzia aveva invocato questa disposizione per richiedere l'imposta proporzionale, ma la Corte ha ritenuto non applicabile l'art. 3 perché l'atto non modifica la situazione patrimoniale.

  • R.D. n. 3269/1923

    Nel R.D. del 1923 la ricognizione del debito era espressamente menzionata nella Tariffa e assoggettata all'imposta proporzionale; tuttavia nel D.P.R. 131/1986 tale menzione non è stata ripresa, circostanza che la Corte interpreta come indicativa della diversa qualificazione (non patrimoniale) della ricognizione nel sistema vigente.

  • Cass. n. 481/2018

    Giurisprudenza di legittimità citata dalla Corte che conferma la natura meramente processuale della ricognizione del debito e l'applicabilità dell'imposizione in misura fissa (rientrando tra le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale).

  • Cass. n. 24804/2014

    Richiamata quale precedente conforme che sostiene l'interpretazione per cui la tassazione deve basarsi sugli effetti giuridici dell'atto e non sulla terminologia usata.

  • CTR Roma n. 3686/2014

    Giurisprudenza di merito conforme citata dalla Corte che considera la ricognizione di debito atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto all'imposta in misura fissa.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale degli atti va fatta in base agli effetti giuridici effettivi dell'atto (modifica, estinzione, costituzione di situazioni patrimoniali) e non solo in base alla denominazione formale usata dalle parti.
  • La ricognizione di debito che si limita a confermare un'obbligazione già esistente e non comporta né novazione, né estinzione, né trasferimento di diritti è da considerarsi mera dichiarazione di scienza e soggetta all'imposta di registro in misura fissa (art. 11 DPR 131/1986).
  • Se dall'atto emergono effetti patrimoniali nuovi (es. costituzione o trasferimento di obbligazioni patrimoniali, garanzie, modifiche delle condizioni del debito con novazione) l'imposta proporzionale può invece essere dovuta; occorre valutare il contenuto sostanziale e non solo la forma.
  • La presenza di precedenti giurisprudenziali consolidati (Cass. e CTR) in senso favorevole al contribuente rende più probabile che una ricognizione pura sia tassata in misura fissa; tuttavia ogni caso richiede esame concreto del testo e degli effetti dell'atto.
  • La mancata menzione espressa di un atto nella Tariffa vigente (anche se presente in antecedenti normative) può essere interpretata come indicazione che l'atto non rientra più tra quelli assoggettati all'imposta proporzionale; è opportuno verificare l'evoluzione normativa e la giurisprudenza pertinente.

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