Sentenza del 08/06/2015 n. 3212 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Avviso di accertamento - I.C.I. - Esenzione - Attività agricola - Riforma della sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento dell'esenzione I.C.I. prevista per gli immobili rurali, sostenendo che il fabbricato fosse collegato a un'attività agricola. La controversia riguardava la verifica dei requisiti sostanziali richiesti dall'art. 9 del D.Lgs. 557/1993, in particolare l'utilizzo dell'immobile come abitazione da parte del proprietario o titolare di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola, dell'affittuario, del conduttore con altro titolo idoneo oppure dei familiari conviventi.
La decisione
La sentenza è stata riformata nel senso di negare l'esenzione I.C.I., poiché non risultava provata alcuna delle condizioni soggettive e oggettive richieste dalla normativa. Il solo collegamento dell'immobile a un terreno agricolo o la sua qualificazione come fabbricato rurale non è sufficiente: deve essere dimostrato che l'abitazione sia effettivamente utilizzata da uno dei soggetti indicati dalla legge per esigenze connesse alla conduzione agricola. L'avviso di accertamento è quindi risultato fondato.
Norme richiamate
Art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 557
La norma individua le condizioni necessarie affinché un fabbricato possa essere considerato rurale agli effetti fiscali e beneficiare dell'esenzione I.C.I. È necessario che l'immobile sia utilizzato come abitazione da soggetti qualificati, quali il proprietario o titolare di altro diritto reale sul terreno, l'affittuario, il conduttore con altro titolo idoneo o i familiari conviventi, e che l'utilizzo sia connesso all'attività agricola.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione fiscale relativa a immobili rurali non basta dimostrare che il fabbricato si trovi su un terreno agricolo o sia funzionale, in astratto, all'attività agricola.
- Devono essere provati sia il collegamento concreto dell'immobile all'attività agricola sia l'effettivo utilizzo abitativo da parte di uno dei soggetti espressamente individuati dalla legge.
- L'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti dell'esenzione ricade normalmente sul contribuente che la invoca; in mancanza di prova, l'imposta può essere legittimamente richiesta.
- La verifica deve concentrarsi sulla situazione concreta dell'immobile e dell'utilizzatore, non soltanto sulla classificazione catastale o sulla destinazione agricola del terreno.
- Quando manca anche una sola delle condizioni richieste dalla disciplina applicabile, l'esenzione non può essere riconosciuta.
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