Cassazione Penale, Ordinanza n. 32948/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile a seguito della rinuncia formalmente presentata dal difensore munito di procura speciale. La persona ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata prospettata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (Stato richiedente)
La controversia
La Corte di appello di Torino aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l'estradizione della persona richiesta dalla Repubblica di Albania, in relazione al reato di lesioni gravi dolose oggetto di una sentenza pronunciata dal Tribunale di Scutari. Nell'interesse della persona estradanda era stato proposto ricorso per cassazione. Successivamente il difensore, munito di procura speciale, aveva depositato un atto di rinuncia sia al ricorso sia alla precedente dichiarazione di opposizione all'estradizione. La Corte di cassazione ha ritenuto che la rinuncia determinasse l'inammissibilità del ricorso, dichiarabile senza formalità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente presentata dal difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso e può essere dichiarata senza formalità.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per rinuncia comporta, in via ordinaria, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32921/2026 del 07/09/2026
- ordinanza_penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32922/2026 del 07/09/2026
- ordinanza_penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32923/2026 del 07/09/2026
- ordinanza_penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32925/2026 del 07/09/2026
- ordinanza_penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32930/2026 del 07/09/2026
- ordinanza_penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32931/2026 del 07/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →